Il richiamo all’art. 51 c.p.p. non radica la competenza distrettuale dibattimentale (Cass. pen. Sez. 6 n. 7963 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari sono esercitate rispettivamente dall’ufficio del pubblico ministero e dal giudice del capoluogo del distretto, mentre la competenza territoriale infradistrettuale riacquista rilievo nella fase del dibattimento. La competenza diviene definitiva con il rinvio a giudizio, sicché le successive evenienze processuali, come la separazione dei procedimenti per la scelta del rito abbreviato da parte di alcuni coimputati, non incidono sulla competenza già radicata per connessione ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. In tema di associazione finalizzata al narcotraffico, l’elemento differenziale rispetto al concorso di persone nel reato risiede nella struttura organizzativa, stabile e idonea alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, confermava la condanna di cinque imputati per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, per vari reati fine in materia di stupefacenti, di armi e contro l’incolumità pubblica, riconoscendo la continuazione esterna per uno di essi. Il giudizio traeva origine da un decreto di giudizio immediato cautelare emesso dal GIP di Roma, competente ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., per la contestazione del delitto associativo. Parte degli indagati definiva la propria posizione con il rito abbreviato, con conseguente stralcio, mentre gli odierni ricorrenti optavano per il rito ordinario e riproponevano, senza successo, l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Velletri.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha esaminato preliminarmente il motivo comune riguardante la competenza territoriale e l’ha ritenuto infondato, sebbene abbia censurato la motivazione della Corte di appello. Quest’ultima, infatti, aveva respinto l’eccezione affermando che per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza dibattimentale spetti al Tribunale del capoluogo distrettuale. La Cassazione ha precisato che tale disposizione concentra solo le funzioni requirenti e di GIP, mentre nella fase del dibattimento tornano a operare i criteri di attribuzione territoriale ordinari.
Ciononostante, la censura è stata disattesa per carenza di interesse, risultando la competenza di Roma correttamente radicata in forza del principio di connessione. Il rinvio a giudizio, disposto con il decreto di giudizio immediato per entrambi i reati associativi contestati, cristallizza la competenza; lo stralcio delle posizioni degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, successivo a tale momento, non può quindi determinare una regressione. La Corte ha richiamato le pronunce delle Sezioni Unite n. 27343 del 2013 e n. 48590 del 2019, nonché il principio di perpetuatio iurisdictionis.
Quanto alla sussistenza dell’associazione, la Corte ha dichiarato le censure inammissibili, ravvisando una doppia conforme tra le sentenze di merito e ribadendo il limite del sindacato di legittimità in materia di valutazione delle intercettazioni e delle prove. La struttura associativa è stata ritenuta provata da elementi diversi dalla sentenza di condanna emessa all’esito del rito abbreviato, quali le attività di intercettazione, i servizi di osservazione e gli arresti, incluso quello del corriere avvenuto in Germania nel 2017.
In relazione alle singole posizioni, la Corte ha rigettato i ricorsi di Scardella, Di Stazio, Schiavi e Bledar Arapaj, ritenendo dimostrati i rispettivi ruoli partecipativi e infondate le doglianze sull’aggravante dell’associazione armata e sulla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Ha infine dichiarato inammissibile il ricorso di Doda, condannandolo anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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