Riparazione ingiusta detenzione: esclusa l’indennizzabilità autonoma dello strepitus fori (Cass. pen. Sez. 4 n. 965 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso provvedimento che ha accolto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, ove le censure svolte, invocando la c.d. ingiustizia formale, non deducano un pregiudizio concreto eliminabile dalla riforma della decisione. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il danno da clamore mediatico non è una voce autonoma di danno esistenziale, essendo assorbito nella privazione della libertà personale. Esso può rilevare nella liquidazione dell’indennizzo solo se la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi per capacità di raggiungere un largo pubblico e per l’assertività della notizia sulla responsabilità penale dell’interessato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, aveva accolto l’istanza presentata dal ricorrente per l’ingiusta detenzione subita nell’ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 81, 319, 319-bis e 321 cod. pen. e art. 7 d.l. n. 152/91, dai quali era stato definitivamente assolto. La Corte aveva riconosciuto il diritto all’equo indennizzo, liquidando la relativa somma.

Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: i) la violazione dell’art. 6, paragrafo 3, lett. A, CEDU, per l’asserita illegalità della restrizione subita in forza di un’imputazione generica e in assenza di gravi indizi di colpevolezza; ii) l’erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen.; iii) l’illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento del danno economico derivante dal licenziamento subito e del danno da strepitus fori.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Le censure, incentrate sulla manifesta ingiustizia della detenzione per la genericità delle accuse e l’inconsistenza ab origine degli indizi, invocavano l’accertamento di una situazione di ingiustizia formale. Tuttavia, avendo il giudice di merito già accolto l’istanza di riparazione e liquidato l’indennizzo, il ricorrente non aveva interesse ad impugnare: per la sussistenza di tale requisito non è sufficiente la mera pretesa all’astratta osservanza della legge, essendo necessario dedurre un pregiudizio concreto ed eliminabile dalla riforma della decisione, secondo il principio richiamato da Sez. 3, n. 30547 del 2019.

Quanto al danno patrimoniale, la Corte ha ritenuto i motivi infondati. L’ordinanza impugnata aveva adeguatamente motivato la mancata dimostrazione, da parte dell’istante, del nesso causale tra la detenzione e il licenziamento. L’atto di recesso, infatti, indicava genericamente la “giusta causa” senza precisarne la natura, sicché l’interessato non aveva assolto al proprio onere di allegazione di elementi concreti idonei a provare il collegamento.

In relazione al danno da strepitus fori, la Corte ha richiamato il principio per cui tale pregiudizio non è autonomo e indennizzabile, essendo già compreso nel danno conseguente alla privazione della libertà personale, di per sé idonea a sconvolgere le abitudini di vita della persona, come affermato da Sez. 4, n. 6913 del 2021. Solo quando la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, per l’ampiezza del pubblico raggiunto e l’assertività sulla responsabilità dell’indagato, può essere considerata nella liquidazione, richiedendosi nelle piccole realtà una detenzione di durata tale da indurre il convincimento dell’effettivo coinvolgimento, secondo Sez. 4, n. 2624 del 2019.

Nella specie, la Corte territoriale aveva evidenziato che il ricorrente aveva allegato un solo articolo di stampa, pubblicato da una testata a diffusione limitata, nel quale peraltro si dava conto dell’avvenuta scarcerazione, senza dimostrare uno specifico danno ulteriore. La valutazione del giudice di merito è stata quindi ritenuta adeguata e non arbitraria, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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