Criteri di priorità non sospendono termini perentori della VIA (TAR Molise n. 224 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I criteri di priorità di trattazione dei progetti dettati dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 non derogano alla perentorietà dei termini del procedimento di VIA né ne producono alcuna sospensione automatica. La perentorietà sancita dall’art. 25, comma 7, del T.U.A. opera anche per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e non può essere elisa da difficoltà organizzative interne all’Amministrazione. Il mancato rispetto dei termini integra silenzio-inadempimento e fa sorgere ex lege, in capo al proponente, il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del T.U.A.. Tale rimborso costituisce forma speciale dell’indennizzo da ritardo procedimentale e la sua efficacia non è condizionata dalla capienza del fondo ministeriale. La domanda di condanna può proporsi congiuntamente al ricorso avverso il silenzio dinanzi al giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel settore delle energie rinnovabili, presentava nel 2022 istanza di avvio del procedimento di VIA per un impianto agrisolare di potenza nominale pari a 52,7 MW, rientrante tra i progetti attuativi del PNIEC e pertanto di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Dopo la pubblicazione della documentazione e lo svolgimento della consultazione pubblica, il procedimento non proseguiva oltre la fase preistruttoria.
La società inviava due solleciti, chiedendo la conclusione della procedura e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. Il MASE, con nota del 6 febbraio 2024, opponeva la piena legittimità del proprio operato, richiamando i criteri di priorità dell’art. 8 del T.U.A. e la collocazione del progetto in una fascia di potenza inferiore alla media. La società proponeva allora ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’annullamento della nota e la condanna al rimborso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la nota ministeriale come atto soprassessorio: essa non definisce il procedimento, ma rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo a un evento futuro e incerto. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che simili atti, dinanzi a un obbligo di provvedere, solo apparentemente provvedono e nella sostanza integrano essi stessi il silenzio-inadempimento. La domanda va quindi ricondotta ad unità nell’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm..
Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura, il Collegio affronta il nodo centrale. Poiché il provvedimento di VIA è adottato previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura, la natura pluristrutturata della decisione impone di convenire in giudizio tutte le Amministrazioni contitolari del potere.
Nel merito, il Tribunale respinge la tesi erariale secondo cui i criteri di priorità dell’art. 8, comma 1, del T.U.A. sospenderebbero i termini procedimentali. Il comma 7 dell’art. 25 del T.U.A. qualifica espressamente come perentori tutti i termini del procedimento di VIA, e nessuna norma attribuisce ai criteri di priorità efficacia derogatoria. La ragione di priorità fondata sulla potenza installata non è, del resto, specificata da alcuna fonte normativa o organizzativa, con la conseguenza che non è individuabile in concreto una soglia utile. Accogliere la tesi ministeriale condurrebbe a esiti irragionevoli, lasciando procedimenti di rilievo strategico privi di una durata certa e trasparente.
Il Collegio ricostruisce quindi la scansione dei termini: il procedimento deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico. Nel caso concreto il termine risultava vanamente decorso, essendo l’istruttoria ancora ferma alla fase preistruttoria e non risultando adottato alcun provvedimento di sospensione. Il carico di lavoro della Commissione costituisce questione organizzativa interna, non idonea a giustificare lo sforamento dei termini.
Accertato il silenzio, il Tribunale ordina al MASE, nella persona del titolare del potere sostitutivo, di acquisire il parere ISPRA entro trenta giorni e di adottare lo schema di provvedimento entro i successivi trenta. Quanto al rimborso, il Collegio lo qualifica come forma speciale dell’indennizzo da ritardo e ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa ex art. 28, comma 4, del d.l. n. 69/2013. Il diritto sorge in modo diretto e automatico dalla violazione dei termini, senza che la capienza del fondo ministeriale ne condizioni l’efficacia. Il MASE è quindi condannato al pagamento di euro 10.264,85, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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