La croce verde della farmacia non è impianto pubblicitario ma servizio informativo (TAR Marche n. 463 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La croce verde luminosa che segnala l’ubicazione di una farmacia non costituisce impianto pubblicitario ai sensi dell’art. 23 cod. strada, ma assolve una funzione informativa in favore dell’utenza, in ragione del regime pubblicistico dell’esercizio e della sua appartenenza al servizio sanitario pubblico. Il diniego comunale che la assimili a mera insegna commerciale e neghi l’installazione richiamando la sicurezza della circolazione è viziato da difetto di motivazione e da travisamento di fatto, quando non dia conto della concreta situazione dei luoghi e non operi il bilanciamento tra l’interesse alla circolazione e l’interesse all’efficienza del servizio sanitario. Il Comune è tenuto a individuare la soluzione che contemperi i due interessi pubblici, entrambi a lui rimessi.

Il Fatto

Nel 2017 il Comune di Fano modifica la viabilità cittadina con l’apertura della strada c.d. “Interquartieri” – Via Aldo Moro. La farmacia ricorrente diviene meno visibile per il minor traffico veicolare di quartiere e, all’incrocio con Viale Italia, manca ogni indicazione della via e della presenza dell’esercizio.

Il titolare presenta quindi istanza di autorizzazione all’installazione di una croce verde bifacciale luminosa su palo, all’intersezione tra Via Aldo Moro e Viale Italia. Seguono due preavvisi di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e le osservazioni della ricorrente. Il Comune conclude negativamente il procedimento con atto del 21 settembre 2017, fondato sull’art. 23 cod. strada, sulla sicurezza della circolazione e su giurisprudenza relativa alle insegne di un supermercato. L’istanza cautelare è rigettata con ordinanza n. 38/2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, assorbendo il secondo, e rileva l’insufficienza della motivazione e il travisamento di fatto. Il Comune giustifica la durata di 132 giorni del procedimento con l’esigenza di acquisire pareri endoprocedimentali, peraltro interni allo stesso ente: richiamo tautologico, incompatibile con l’art. 16 legge n. 241/1990.

Nel merito, manca l’analisi della concreta situazione dei luoghi. L’art. 23 cod. strada vieta le installazioni che possano ingenerare confusione con la segnaletica o distrarre i conducenti con pericolo per la sicurezza, e vieta la posa di installazioni sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate. Il punto indicato dalla ricorrente non è però qualificabile come isola di canalizzazione ai sensi dell’art. 3 cod. strada, e la croce sarebbe collocata sul palo della pubblica illuminazione già esistente.

La richiesta non contrasta nemmeno con l’art. 51, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 495/1992, che vieta il posizionamento dei mezzi pubblicitari sulle corsie esterne, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio comprese tra carreggiate contigue. La croce verde di una farmacia non si riduce infatti a mera insegna o installazione pubblicitaria: svolge una funzione di servizio pubblico, perché la farmacia dispensa farmaci e dispositivi essenziali alla sopravvivenza delle persone.

Il richiamo alla giurisprudenza sulle insegne dei supermercati non è pertinente. Rilevano la peculiarità dei prodotti e dei servizi, il regime pubblicistico dell’apertura e della gestione degli esercizi abilitati, la loro appartenenza al servizio sanitario pubblico, la privativa normativa del segno e la fede pubblica sulla qualificazione professionale di chi vi opera. Il Collegio richiama TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2600 del 2015, che ha escluso la natura pubblicitaria dell’insegna riconoscendone la valenza informativa, e ne condivide l’orientamento.

Il provvedimento è dunque annullato per difetto di motivazione: il Comune non ha bilanciato l’interesse alla circolazione stradale con quello all’efficienza del servizio sanitario, entrambi di sicuro rilievo e entrambi a lui rimessi, né ha individuato la migliore soluzione di contemperamento ex art. 11 d.l. n. 1/2012 e art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza nei termini di conclusione del procedimento decorrenti dalla notificazione della sentenza. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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