Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Umbria n. 412 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore munito di giudicato di condanna al pagamento del beneficio della carta docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, non è tenuto ad attendere, senza certezza di tempi, l’esito di procedure amministrative di rilevazione delle richieste attivate dall’Amministrazione. Una pretesa siffatta risulta eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede, né alcuna norma sospende i giudizi di ottemperanza in attesa di tali adempimenti. In mancanza di modifiche delle procedure e dei tempi di pagamento, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza. Il giudice amministrativo assegna pertanto all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 464 del 18 dicembre 2024 aveva condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali. La sentenza non era stata impugnata ed era divenuta definitiva.

La docente, dopo aver notificato il titolo in forma esecutiva e aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., non avendo ricevuto alcun pagamento. Ha chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una verifica documentale: dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna siano state corrisposte. Il presupposto dell’inottemperanza è dunque accertato.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria consolidata giurisprudenza in giudizi del tutto analoghi, individuata nelle sentenze nn. 747-755, 784-798, 808-828, 840-852 e 868-885 del 2025. La questione verte sulla tesi difensiva dell’Avvocatura dello Stato, che fondava la legittimità del mancato pagamento sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria, destinati a raccogliere nuovamente le richieste dei docenti, e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sulle parti del rapporto di lavoro.

Il Collegio respinge tale impostazione. La pretesa che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione secondo cui il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, dovrebbe porre in essere gli adempimenti previsti dalla procedura telematica e attendere senza certezza di tempi la presa in considerazione della propria posizione; tanto meno è disposta la sospensione dei relativi giudizi.

Poiché non risultano modifiche delle procedure amministrative né dei tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto da giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non vi sono quindi ragioni che ostino alla completa esecuzione della sentenza.

Il Tribunale assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Terni o un funzionario da lui delegato, perché, in caso di infruttuoso decorso del termine e su richiesta della ricorrente, provveda in via sostitutiva al rilascio della carta e all’accredito delle somme, con ogni necessario atto amministrativo e contabile. Il compenso è fissato in 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Le spese, liquidate forfettariamente in 800 euro a favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato, in ragione del numero significativo di ricorsi analoghi accolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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