Correzione data luogo reato in avviso ex art. 130 c.p.p (Cass. pen. Sez. 1 n. 8185 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica, disposta ex art. 130 cod. proc. pen., della data e del luogo di commissione del reato contenuti nell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida del fermo costituisce correzione di errore materiale e non modifica della contestazione, quando non comporti un significativo cambiamento dei tratti essenziali dell’addebito tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. La mancata motivazione sulle osservazioni della difesa non determina la nullità del provvedimento, poiché la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione. Il termine concesso alla difesa per la consultazione del fascicolo, seppure contenuto, è sufficiente a garantire la partecipazione informata del difensore all’udienza di convalida.
Il Fatto
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova aveva convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di un’indagato in relazione al reato di omicidio. Avverso tale provvedimento, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi incentrati sulla violazione del diritto di difesa. In particolare, la difesa lamentava che la rettifica, effettuata dal giudice, della contestazione contenuta nell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida circa la data e il luogo del reato — da “Genova 08/08/2025” a “Torino, 30.07.2025” — integrasse una modifica sostanziale e non una mera correzione di errore materiale. Si doleva, inoltre, del mancato invio di copia degli atti richiesti il sabato precedente e dell’insufficienza del termine di soli quindici minuti concesso per la consultazione del fascicolo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato. In relazione ai primi due motivi, gli ermellini hanno escluso che la modifica della data e del luogo di commissione del reato potesse qualificarsi come una nuova contestazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che integra una mera correzione dell’errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., la precisazione della data di commissione del reato, non comportando essa un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione capace di incidere sulla individuazione del fatto da parte dell’imputato.
Tale conclusione è stata estesa anche alla modifica del luogo, considerato che l’avviso si riferiva alla convalida di un fermo e non di un arresto in flagranza. La Corte ha precisato che la correzione non ha leso il diritto di difesa, poiché il difensore di fiducia, oltre a poter consultare il fascicolo in udienza, aveva avuto la possibilità di assumere informazioni presso la polizia giudiziaria e di avere un colloquio con il proprio assistito prima della convalida.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale, la Cassazione ha ribadito il principio per cui, ove sia sottoposta al suo vaglio la correttezza di una decisione in rito, essa è giudice dei presupposti della decisione stessa, esercitando il proprio controllo sulla base del diritto, a prescindere dal ragionamento esibito dal giudice di merito per giustificarla.
Infine, sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto il termine accordato alla difesa per la consultazione del fascicolo, seppure contenuto, comunque sufficiente ad assicurare la partecipazione informata del difensore. Ha evidenziato che la notifica era avvenuta in tempo utile per acquisire le informazioni necessarie, anche interloquendo con l’assistito, e che la richiesta di copie era stata inoltrata in un orario in cui la cancelleria non era aperta al pubblico. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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