Perquisizione d’iniziativa della p.g.: avviso al difensore senza formule sacramentali (Cass. pen. Sez. I n. 25086 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La polizia giudiziaria che procede d’iniziativa al compimento di attività alle quali, a norma dell’art. 356 cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha l’obbligo di chiedere a quest’ultima se sia assistita da un difensore di fiducia né di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d’ufficio. Sussiste soltanto l’obbligo, previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tale avvertimento non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che sia idoneo allo scopo di rendere edotto l’indagato della facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’atto. Ne deriva la manifesta infondatezza della tesi che pretende, anche nell’attività d’iniziativa della polizia giudiziaria, la doverosità della nomina del difensore d’ufficio.
Il Fatto
La vicenda cautelare riguarda un indagato raggiunto da custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP per detenzione di armi clandestine con munizionamento e per ricettazione delle stesse. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato le doglianze difensive e confermato la misura.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Si censurano la mancata declaratoria di nullità dei decreti di convalida di perquisizione e sequestro — per non avere la polizia giudiziaria accertato l’eventuale assistenza difensiva e per non avere nominato un difensore d’ufficio — l’asserita integrazione della motivazione del provvedimento genetico, la manifesta illogicità sulle esigenze cautelari e l’inadeguatezza della misura carceraria rispetto agli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, sovrapponibili, dichiarandoli inammissibili perché manifestamente infondati e reiterativi delle identiche doglianze già respinte in riesame. Si verte in ipotesi di perquisizione d’iniziativa della polizia giudiziaria in materia di armi.
Quanto all’eccepita nullità dei decreti di convalida, la Corte conferma la correttezza del rigetto. Il Tribunale aveva rilevato la ritualità della formula usata per rendere edotto l’indagato delle sue facoltà, escludendo che l’impiego della particella avversativa “o” tra le alternative prospettate generi confusione. La Corte ribadisce che l’avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non necessita di formule sacramentali, purché sia idoneo a informare chi non possiede conoscenze tecnico-processuali della facoltà di nominare un difensore.
Sul secondo profilo, il Collegio richiama il principio consolidato — Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015 — secondo cui la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di chiedere all’indagato se sia assistito da un difensore né di designarne uno d’ufficio, ma solo quello di avvisarlo della facoltà di farsi assistere. La distinzione rispetto all’art. 365 cod. proc. pen., dettato per il pubblico ministero, riflette la diversità delle garanzie di indipendenza costituzionalmente riconosciute ai due organi, ai sensi degli artt. 107 e 109 Cost., come precisato dalle Sezioni Unite n. 15453 del 2016.
Infondato è anche il motivo sull’asserita integrazione della motivazione. Il riesame è mezzo a cognizione piena, ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.: il Tribunale può confermare il provvedimento per ragioni diverse, con l’unico limite del divieto di reformatio in peius. Il rilievo sull’autosufficienza della prova è dunque legittimo. La Corte aggiunge che il decreto di sequestro non è stato impugnato e che, per costante giurisprudenza, la nullità della perquisizione non si trasmette al sequestro del corpo del reato né ne determina l’inutilizzabilità.
La censura sulla manifesta illogicità è inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito cautelare. La motivazione sulla pericolosità e sull’inidoneità degli arresti domiciliari è appagante e contiene implicitamente la pronuncia sull’inadeguatezza del braccialetto elettronico, mera modalità esecutiva della cautela domiciliare. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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