Incapacità a testimoniare del legale rappresentante della società fallita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34662 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio secondo cui il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare perché conserva la qualità di parte in senso sostanziale, inconciliabile con la veste di testimone, è estensibile alla persona fisica che abbia statutariamente la rappresentanza legale della persona giuridica fallita. Tale estensione non contrasta con i principi CEDU, poiché la violazione si verifica solo quando la norma processuale ponga una delle parti in posizione di svantaggio rispetto all’altra, mentre l’art. 246 cod. proc. civ. si applica in egual modo a tutte le parti del giudizio. Ne consegue che è corretta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata sull’unico teste indicato, legale rappresentante della società fallita.
Il Fatto
Con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo della procedura fallimentare di una società, veniva esclusa la domanda di insinuazione presentata dal ricorrente, sul rilievo della prescrizione del credito vantato. Proposta opposizione, il ricorrente deduceva di avere interrotto la prescrizione mediante una richiesta di pagamento del trattamento di fine rapporto sottoscritta dal legale rappresentante della società.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che l’istanza di pagamento era priva di data certa e che l’anteriorità della scrittura rispetto al fallimento non poteva essere dimostrata attraverso l’unico teste indicato, coincidente con il legale rappresentante della società. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. La curatela del fallimento non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 r.d. n. 267/1942, in connessione con l’art. 246 cod. proc. civ. Sosteneva che l’incompatibilità del fallito quale teste, in quanto parte in senso sostanziale, potesse valere quando il fallito era persona fisica, ma non quando il fallito era persona giuridica, segnatamente una società di capitali.
Con il secondo motivo si censurava la violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., in connessione con l’art. 100 cod. proc. civ. e con l’art. 24 Cost., per non avere il Tribunale considerato che la prova orale costituiva l’unico mezzo per dimostrare la data di ricezione dell’atto e che i legali rappresentanti di una società di capitali erano soggetti terzi rispetto al giudizio.
I motivi, esaminati congiuntamente perché interferenti, sono stati ritenuti non fondati. Il Collegio ha richiamato la pronuncia di legittimità Cass. n. 4157/2024, le cui argomentazioni sono state pienamente condivise: il principio di incompatibilità tra qualità di parte in senso sostanziale e veste di testimone è estensibile alla persona fisica che abbia statutariamente la rappresentanza legale della persona giuridica fallita.
La Corte ha escluso il dedotto contrasto con i principi CEDU, osservando che, secondo la stessa interpretazione della Corte EDU, la violazione si configura solo allorché una delle due parti in causa sia posta dalla norma processuale in posizione di svantaggio nei confronti dell’altra, mentre l’art. 246 cod. proc. civ. si applica in egual modo a tutte le parti del giudizio.
Pertanto il Tribunale aveva correttamente non ammesso la prova testimoniale articolata sull’unico teste indicato, legale rappresentante della società fallita. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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