Danno all’immagine dell’ente territoriale e prova presuntiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 8694 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale definitiva di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio limitatamente all’accertamento del danno-evento e del nesso di causalità materiale, non anche del danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato dalla parte. Il danno all’immagine della persona giuridica pubblica, quale ente territoriale esponenziale di interessi collettivi, non è in re ipsa, ma può essere desunto anche con argomenti presuntivi ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica equivalente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione. Il giudice di merito è tenuto a valutare gli indizi non atomisticamente ma in modo complessivo e unitario, secondo un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit; la mancata considerazione globale degli elementi indiziari determina il vizio di motivazione della sentenza.
Il Fatto
La Provincia di Reggio Calabria conveniva in giudizio numerosi soggetti, già condannati con sentenza penale definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. nell’ambito della c.d. operazione “Bella lavuru”, chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale all’immagine dell’ente e del territorio, conseguente alla presenza e all’operatività di una consorteria mafiosa. Il Tribunale di Locri rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 583/2024, confermava il rigetto, ritenendo non provato il danno-conseguenza. Avverso tale decisione la Città Metropolitana di Reggio Calabria proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per non avere il giudice di merito considerato gravi, precise e concordanti le prove e gli indizi offerti, ivi inclusa l’eco mediatica nazionale delle vicende delittuose.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, enunciando il principio per cui in tema di danno non patrimoniale dell’ente territoriale il giudice di merito, a fronte degli indizi sottoposti alla sua valutazione, è tenuto ad articolare il procedimento logico-deduttivo in due momenti: la previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli irrilevanti, e la successiva valutazione complessiva degli stessi, per verificarne la concordanza e l’idoneità a costituire prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice). Tale ragionamento non può essere condotto attraverso un’analisi atomistica degli indizi, ma deve procedere valutandoli complessivamente e alla luce l’uno dell’altro, secondo un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, pur avendo correttamente richiamato i principi in materia di risarcibilità del danno all’immagine della persona giuridica pubblica, si è dimostrata internamente contraddittoria nella valutazione degli elementi indiziari. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato la natura di reato di pericolo dell’associazione di tipo mafioso per escludere la sussistenza del danno, omettendo di considerare che i convenuti erano stati condannati anche per numerosi reati-fine contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, tra cui il controllo della fase esecutiva dell’appalto per la strada statale 106 e di quello per la realizzazione di un istituto scolastico. Tali condotte, valutate nella loro gravità e diffusività, avrebbero dovuto essere considerate quali elementi indiziari idonei a fondare la prova presuntiva del danno all’immagine dell’intero territorio provinciale.
Ulteriore profilo di censura è stato individuato nella mancata considerazione dell’eco mediatica generata dalle vicende delittuose: la Corte di merito aveva ritenuto che gli articoli giornalistici prodotti comprovassero solo la diffusione della notizia, non anche le ricadute negative sull’ente e sulla comunità provinciale, senza tuttavia valutarne complessivamente il contenuto, dal quale emergeva la rappresentazione di una ‘ndrangheta capillarmente radicata nel territorio reggino, capace di condizionare l’economia e la vita sociale. La Corte ha evidenziato che la notorietà delle ‘ndrine quali cellule organizzative di base della ‘ndrangheta, con stabile radicamento territoriale e capacità di intimidazione diffusa, costituisce nozione di comune esperienza che avrebbe dovuto essere valorizzata nel ragionamento indiziario.
La Corte ha infine ricordato che la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. non può supplire alla prova dell’esistenza del danno, ma che, una volta accertato il danno collegato a un illecito, è sufficiente una difficoltà di quantificazione di un certo rilievo per legittimare la valutazione equitativa, dovendosi escludere il c.d. “non liquet”. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Catanzaro, anche per le spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere