Occupazione illegittima: il giudicato verso un comproprietario non è opponibile all’altro (Cass. civ. Sez. 1 n. 22785 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari, ciascuno di questi vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, potendo agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota, senza che sia configurabile un’ipotesi di solidarietà attiva o di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati. L’accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, a ciò ostando il disposto dell’art. 2909 cod. civ., non essendo il giudicato vincolante rispetto al terzo titolare di un rapporto autonomo e indipendente. Tale principio non subisce deroghe quando gli attori abbiano richiesto in via principale la restituzione del bene e in via subordinata il risarcimento per equivalente, dovendo la domanda di restituzione qualificarsi, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., come domanda di reintegrazione in forma specifica.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di alcuni immobili, aveva citato in giudizio il Comune, lamentando l’occupazione senza titolo di un’area di sua proprietà a seguito di un decreto di occupazione d’urgenza non seguito dal perfezionamento della procedura espropriativa. Domandava, tra l’altro, la condanna dell’ente al risarcimento dei danni e, in subordine, la restituzione dell’area.
La Corte d’appello di Napoli rigettava le sue domande. In particolare, con sentenza definitiva, riteneva che il diritto del ricorrente non sussistesse in concreto, in ragione dell’intervenuto accertamento risarcitorio contenuto in una precedente sentenza, passata in giudicato, resa tra il Comune ed altri comproprietari del medesimo fondo. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto a lui opponibile il giudicato formatosi in un giudizio al quale non aveva preso parte.
La Corte ha ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui, in caso di occupazione illegittima di un bene da parte della pubblica amministrazione, l’appartenenza del fondo a più comproprietari non determina una situazione di solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio. Ciascun comproprietario è, invece, titolare di un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio subito, nei limiti della propria quota, con la conseguente esclusione di un litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati.
Da tale premessa discende che l’accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. e uno solo dei comproprietari non può spiegare effetti nei confronti degli altri. Il limite del giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ. non consente di estendere, nemmeno in via riflessa, l’efficacia della pronuncia al terzo che sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello oggetto del giudizio definito.
La Corte ha precisato che tale principio non subisce deroghe nel caso in cui gli attori abbiano domandato, in via principale, la restituzione del bene e, solo in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente. La domanda di restituzione deve essere qualificata, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., come domanda di reintegrazione in forma specifica, proponibile da ciascun danneggiato nei limiti della propria quota.
La Corte ha, pertanto, cassato la sentenza definitiva impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, enunciando il principio di diritto per relationem alle massime delle pronunce richiamate. Ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo al danno da inutilizzabilità del garage, non riconducibile alle ipotesi di danno incrementale o sopravvenuto, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo.
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Nota della Redazione
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