Falso titolo di studio e danno erariale: prestazione utile alla P.A (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 97 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per indebita percezione del trattamento economico conseguente all’accesso al pubblico impiego mediante falsa dichiarazione del titolo di studio, il vantaggio comunque conseguito dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis, d.l. n. 20/1994 va accertato in concreto e non presunto. Ove il dipendente abbia in realtà conseguito un titolo astrattamente e concretamente idoneo alle mansioni svolte, e queste si traducano in prestazioni operative non specialistiche proficuamente rese, la prestazione non è causalmente illecita in senso forte e non ricorre l’ipotesi ostativa dell’art. 2126 cod. civ. Gli esborsi stipendiali non integrano pertanto danno erariale, ferma restando la rilevanza penale, disciplinare e civile della condotta mendace.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un collaboratore scolastico, assumendo che costui avesse ottenuto incarichi di supplenza e l’immissione in ruolo mediante la falsa dichiarazione di possesso di un diploma di qualifica professionale di operatore della ristorazione, asseritamente conseguito con votazione piena presso un istituto paritario in realtà inesistente. Il dirigente scolastico, eseguiti i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, aveva accertato la non veridicità del titolo, risolto il contratto e investito la Procura contabile; l’ufficio scolastico territoriale aveva disposto la decadenza dalle graduatorie e la revoca della nomina in ruolo.
La Procura ha quantificato il pregiudizio nelle retribuzioni corrisposte per l’intero periodo, chiedendo la condanna al pagamento senza riduzione di addebito in ragione del dolo. Il convenuto ha invocato la definizione con rito abbreviato, offrendo un versamento parziale, e nel merito ha sostenuto la natura colposa della condotta, l’utilità comunque ricevuta dall’amministrazione e l’assenza di danno. L’istanza di rito abbreviato è stata rigettata con decreto collegiale per il doloso arricchimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza contabile consolidata, secondo cui l’accesso al pubblico impiego mediante falsa attestazione del titolo integra illiceità della causa e, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il rapporto della tutela retributiva, non arrestando alcuna utilità all’ente. Ritiene tuttavia di dover rimeditare tale approdo in talune ipotesi, valorizzando l’ampia dizione dell’art. 1, co. 1-bis, d.l. n. 20/1994, che impone lo scomputo dei vantaggi comunque conseguiti, e la portata dell’art. 2126 cod. civ., che esclude la tutela solo quando la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa in senso forte.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la Corte cost. n. 296/1990, il Collegio distingue il contratto meramente illegale da quello illecito, escludendo che versi nel secondo la prestazione lavorativa non intrinsecamente illecita. La condotta fraudolenta è semmai collocata a monte, nella fase dichiarativa e selettiva, mentre la causa del contratto di lavoro resta conforme ai canoni codicistici.
Su questa base il Collegio ritiene che il vantaggio vada provato e valutato in concreto. Nel caso specifico il convenuto aveva comunque conseguito un diploma di congegnatore meccanico, esistente e non contestato, astrattamente idoneo alle mansioni minimali di collaboratore scolastico, consistenti in accoglienza, vigilanza generica e pulizia dei locali. Manca inoltre la prova del minor vantaggio, su cui gravava l’onere dell’attrice.
Il Collegio precisa che l’innovativo approdo vale per il caso concreto, connotato da mansioni semplici, mentre in altre evenienze occorre valutare la piena fungibilità dei titoli e la differenza di qualità tra titolo reale e titolo falso, da qualificare come danno erariale. La domanda attorea è pertanto respinta, con spese poste a carico dell’amministrazione e scomputo di quelle della fase camerale.
Nota della Redazione
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