Danno da occupazione abusiva presunto e responsabilità solidale del cedente (Cass. civ. Sez. II n. 30521 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario che agisce per il risarcimento è tenuto ad allegare la concreta possibilità di godimento andata perduta; una volta assolto tale onere, il danno è presunto, discendendo fisiologicamente dalla perdita di disponibilità di un bene normalmente fruttifero. Ne deriva l’inversione dell’onere probatorio: è l’occupante abusivo a dover dimostrare che il proprietario non ha subito alcun pregiudizio. Ricorre, inoltre, la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. quando più condotte, legate da un vincolo di interdipendenza, concorrono alla produzione del medesimo evento dannoso, anche se costituenti fatti illeciti distinti.
Il Fatto
Alcuni proprietari di appartamenti di un condominio citano in giudizio il precedente titolare di terreni, occupati da quest’ultimo e destinati all’attività di campeggio, per far accertare la propria comproprietà, ottenere il rilascio e il risarcimento del danno. I fondi erano stati oggetto di decreti di esproprio degli anni Novanta in favore del comune, in attuazione di un piano di edilizia economica popolare; la cooperativa delegata alla procedura aveva poi trasferito ai soci i diritti di proprietà.
Il giudice di prime cure accoglie la domanda e liquida il risarcimento per l’occupazione abusiva, limitandolo al quinquennio anteriore alla domanda per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello conferma sostanzialmente la decisione, rideterminando l’importo all’esito di consulenza tecnica. Il ricorso per cassazione, proposto dall’erede del precedente proprietario e da una società, è affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla legittimazione dei controricorrenti e all’asserto mancato acquisto a titolo originario, la Corte rileva anzitutto che la censura è nuova rispetto a quella formulata in appello, dove si era contestata la conclusione del procedimento espropriativo nel termine decennale: profilo, dunque, inammissibile. Nel merito, il giudice di secondo grado aveva fatto proprio l’iter del Tribunale, che aveva riconosciuto il passaggio di proprietà richiamando il verbale di collaudo approvato dalla giunta comunale, dimostrativo dell’adempimento degli obblighi del piano.
La Corte ribadisce che l’espropriazione per pubblica utilità non è assimilabile a una vicenda negoziale: è atto autoritativo con cui l’amministrazione acquista la proprietà a titolo originario, con estinzione automatica dei diritti gravanti sul bene, da far valere unicamente sull’indennità, e con perdita del possesso giuridico in capo all’espropriato, ex art. 834 c.c. (richiamate Sezioni Unite n. 651 del 2023).
Quanto al secondo motivo, la Corte espone i principi delle Sezioni Unite n. 33654 del 2022: il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è la concreta possibilità di godimento andata perduta; il proprietario deve allegare il danno emergente e il lucro cessante, potendo provarli anche per presunzioni. In conformità a tali principi, il danno da occupazione illegittima è presunto, con inversione dell’onere probatorio a carico dell’occupante. La decisione impugnata si è conformata, quantificando il pregiudizio sul valore locativo del terreno.
Il terzo motivo è infondato. La Corte d’appello ha correttamente affermato la responsabilità solidale del cedente per il periodo di occupazione della società, individuando una logica interdipendenza tra la condotta di chi, consapevole dell’altruità del bene, lo aveva ceduto al terzo, e l’occupazione successiva, così concorrendo all’evento dannoso ex art. 2055 c.c. (Cass. n. 1842 del 2021).
Infine, è respinta la doglianza di motivazione apparente: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità resta circoscritto al «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., che nella specie è rispettato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.