Il DASPO richiede indizi specifici e non può fondarsi su mere presunzioni (TAR Puglia n. 925 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di DASPO adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, pur connotato da ampia discrezionalità, deve fondarsi su un quadro indiziario preciso, legato alla commissione di fatti specifici indicati dalla legge, sul quale possa ragionevolmente fondarsi un giudizio prognostico di pericolosità. La valutazione dell’autorità amministrativa esige un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi. Non è sufficiente la generica contestazione di aver guidato un corteo non autorizzato per inferire la riconducibilità allo stesso soggetto dei danni verificatisi e la sua pericolosità in concreto. L’entità e la durata della misura incidono significativamente sulla libertà personale e impongono una motivazione tanto più rigorosa.

Il Fatto

Il Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con provvedimento dell’8 novembre 2023, notificato il 13 novembre 2023, ha vietato al ricorrente l’accesso per cinque anni a tutti gli stadi e campi sportivi italiani, nonché alle gare e agli allenamenti della squadra Cavese 1919. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989.

Il ricorrente ha impugnato la misura davanti al TAR Puglia, lamentando che l’unica condotta contestata fosse l’aver partecipato a un corteo non autorizzato intonando cori con un megafono, senza alcun elemento che collegasse la sua condotta ai danni riscontrati nello stadio. La Sezione, con ordinanza cautelare, ha accolto l’istanza ai fini del riesame. L’Amministrazione non ha però riesaminato il provvedimento, ignorando l’ordine cautelare, e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 4 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il gravame sulla scorta delle motivazioni già esplicitate in sede cautelare, non essendo emersi dal giudizio nuovi elementi che consentano una revisione della decisione interinale. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla necessità di un quadro indiziario adeguatamente articolato a carico del destinatario della misura.

Il Tribunale ribadisce che il DASPO è connotato da ampia discrezionalità, spettando all’autorità amministrativa la valutazione in concreto dell’inaffidabilità del soggetto. Tale valutazione, tuttavia, deve fondarsi su fatti specifici indicati dalla legge, sui quali possa ragionevolmente radicarsi un giudizio prognostico di pericolosità.

Nel caso concreto, l’unica contestazione mossa al ricorrente è l’essersi posto con un megafono a capo di un corteo non autorizzato, in prossimità dello stadio. Non risultano forniti elementi idonei a comprovare la riconducibilità allo stesso soggetto dei danni successivamente riscontrati nello stadio. Il quadro indiziario appare dunque insufficiente a sostenere un giudizio di pericolosità in concreto.

Il Collegio valorizza inoltre l’entità delle restrizioni inflitte alla libertà di circolazione, evidentemente significative sia perché generalizzate a tutte le competizioni calcistiche, sia per la durata delle stesse, pari a cinque anni. La misura, incidente in modo rilevante sulla sfera del destinatario, esigeva una motivazione tanto più rigorosa e un adeguato supporto indiziario, nella specie mancanti.

Il ricorso è pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente nella misura complessivamente indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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