DASPO prescinde da querela della persona offesa e rilevanza penale della condotta (TAR Campania n. 5730 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive previsto dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 prescinde dalla rilevanza penale della condotta e dall’esistenza di una querela o di un procedimento penale a carico dell’interessato. Il potere interdittivo del Questore è funzionale alla tutela dell’ordine pubblico e può essere esercitato in presenza di un mero pericolo di lesione, anche in assenza di un accertamento definitivo dei fatti. Al referto arbitrale non è riconosciuto valore di fede privilegiata fuori dall’ordinamento sportivo, ma esso costituisce un elemento di valutazione che il ricorrente ha l’onere di contrastare con elementi concreti. La misura, connotata da elevata discrezionalità, è censurabile solo per difetto di motivazione o per sproporzione rispetto al rischio accertato.

Il Fatto

Il ricorrente, segretario amministrativo di una società di calcio, impugnava il decreto con cui la Questura di Caserta gli aveva notificato il DASPO per due anni, vietandogli la partecipazione a tutte le manifestazioni calcistiche. Il provvedimento si fondava sulla proposta del Commissariato di P.S., secondo cui al termine di un incontro il direttore di gara, per sfuggire alle condotte intimidatorie di calciatori e dirigenti, si era rifugiato nello spogliatoio, dove sarebbe stato avvicinato dal ricorrente.

Secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, il ricorrente, dopo aver allontanato gli altri dallo spogliatoio, avrebbe invitato l’arbitro a non menzionare l’espulsione di un calciatore e a indicare un numero diverso nel referto, prospettando conseguenze negative in caso di rifiuto. Il Giudice sportivo aveva comminato al ricorrente quattro giornate di squalifica. Il TAR respingeva l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza di smaltimento, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente contestava il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni del direttore di gara, osservando che l’arbitro non è pubblico ufficiale e che non era stata sporta querela. Il Collegio ritiene il motivo infondato in tutti i profili. Sul piano fattuale, la circostanza non contestata che ricorrente e arbitro si trovassero negli spogliatoi all’arrivo delle forze dell’ordine corrobora il referto; la dinamica descritta delinea un vero e proprio assedio ai danni del direttore di gara, proseguito fino all’intervento delle forze dell’ordine.

Quanto alla dedotta fede privilegiata, il TAR richiama l’orientamento secondo cui il valore probatorio del referto arbitrale è limitato all’ordinamento sportivo, poiché l’arbitro non è pubblico ufficiale (Cass. civ., Sez. Un., n. 328 del 2019; TAR Cagliari n. 722/2024; TAR Sicilia – Catania n. 3880/2023). Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non ha introdotto elementi idonei a contrastare la descrizione dei fatti, limitandosi a insinuare generici pregiudizi.

Il Collegio valorizza la condotta tenuta dal ricorrente all’interno dello spogliatoio: egli avrebbe cercato di estorcere all’arbitro una modifica del referto, approfittando dello stato di soggezione e timore in cui versava il direttore di gara. La qualifica di dirigente della squadra ospitante aggrava la valutazione della condotta.

Quanto all’assenza di querela, il TAR chiarisce che essa non incide sulla legittimità del provvedimento. Il divieto prescinde dalla rilevanza penale della condotta e dagli eventuali procedimenti pendenti: la ratio dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, come integrato dal decreto legge n. 8/2007, è quella di attribuire al Questore un potere interdittivo esercitabile in presenza di un semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico. Il potere, connotato da elevata discrezionalità, resta incensurabile quando congruamente motivato e proporzionato al rischio. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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