DASPO revocato quando l’archiviazione penale smentisce i presupposti (TAR Puglia n. 430 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989 ha funzione preventiva e non sanzionatoria e si fonda su un giudizio probabilistico, non sulla certezza della responsabilità penale. Resta però necessario che gli elementi indiziari dimostrino la sicura partecipazione dell’interessato a una delle condotte tipizzate dalla norma. Sopravvenuti provvedimenti dell’autorità giudiziaria che escludano la condotta violenta fanno venire meno le condizioni che giustificavano la misura e impongono all’Amministrazione una nuova istruttoria ai sensi del comma 5 della disposizione. Il provvedimento prefettizio che recepisca acriticamente il quadro indiziario smentito dagli accertamenti penali è viziato per difetto di motivazione e per eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto rigettava il ricorso gerarchico e l’istanza di revoca di un DASPO emesso dal Questore. Il provvedimento gli vietava per cinque anni l’accesso alle zone circostanti lo stadio comunale e alle aree di sosta nel raggio di cinquecento metri, in occasione degli incontri della squadra locale.
Il divieto si fondava sulla sua partecipazione ai disordini verificatisi al termine di un incontro di serie D, con il volto travisato. Il ricorrente deduceva travisamento dei fatti, genericità della motivazione, violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 e del diritto di accesso agli atti. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 537/2023, sospendendo il decreto prefettizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il DASPO non esige la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio del comportamento violento. È sufficiente un quadro indiziario univoco, coerente con la logica del “più probabile che non”. La natura cautelare della misura consente di arretrare la soglia di rilevanza rispetto al processo penale.
Il Tribunale precisa però il limite di questo ragionamento. L’art. 6, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 401/1989 postula la sicura partecipazione dell’interessato ai fatti presupposto, desunta da precisi elementi obiettivi. Non basta la mera presenza sul luogo o la generica appartenenza a un gruppo di tifosi.
Nel caso concreto, successivamente all’emissione del provvedimento questorile erano sopravvenuti accertamenti dell’autorità giudiziaria che ne smentivano integralmente il quadro probatorio. Il decreto di archiviazione n. 1919 del 23.03.2023 del G.I.P. escludeva gravi indizi di condotta violenta. Le telecamere riprendevano gli indagati, alcuni a volto coperto, ma non armati né nell’atto di lanciare oggetti.
Da qui la violazione dell’art. 6, comma 5, della legge citata e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il Prefetto avrebbe dovuto riconsiderare i presupposti della misura mediante nuova istruttoria. La tesi che l’archiviazione fosse motivata solo dalla mancanza di gravi indizi è smentita dal tenore del provvedimento del giudice penale.
La difesa erariale non ha offerto elementi per una ricostruzione diversa dei fatti. Irrilevante il richiamo a precedenti DASPO a carico del ricorrente: l’Amministrazione non ha provato la condotta contestata in occasione dell’evento specifico. Il ricorso è pertanto accolto e il decreto prefettizio annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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