Esame avvocato e disabilità: legittimo l’ausilio privo di competenze giuridiche (TAR Puglia n. 431 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la determinazione dell’Amministrazione che, in sede di esame di abilitazione alla professione forense, consente al candidato con disabilità di avvalersi di un assistente privo di competenze giuridiche. L’art. 20 della legge n. 104/1992 e il principio di accomodamento ragionevole di cui all’art. 5 della Convenzione ONU impongono ausili e tempi aggiuntivi proporzionati allo specifico handicap, ma non attribuiscono un diritto all’assistente munito di cognizioni giuridiche. Un simile supporto, rendendo indistinguibile il contributo del candidato da quello del collaboratore, pregiudicherebbe l’affidabilità della valutazione e la parità sostanziale con gli altri esaminandi. La previsione generale che esclude i laureati in giurisprudenza e scienze politiche va impugnata in via autonoma: non basta la clausola di stile sugli atti presupposti.
Il Fatto
La ricorrente, affetta da patologia invalidante al 100%, sosteneva la prima prova orale dell’esame di abilitazione forense, sostitutiva delle prove scritte, avvalendosi di un’amanuense di propria fiducia e priva di conoscenze giuridiche. Al termine della discussione la Sottocommissione le attribuiva il voto di 15/30, inferiore alla soglia di 18 punti prevista dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 31/2021, dichiarandola non ammessa alla seconda prova.
La candidata impugnava il verbale deducendo l’inadeguatezza dell’ausilio, la violazione dell’art. 11 del bando e dell’art. 5 delle Linee generali del D.M. 21.12.2022, i malfunzionamenti della connessione e il difetto di motivazione del giudizio valutativo. Il TAR respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 458/2023 e, all’udienza del 19 marzo 2024, tratteneva la causa per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 20 della legge n. 104/1992 assicura l’uso degli ausili necessari e i tempi aggiuntivi; l’art. 11 del bando di indizione recepisce la medesima regola. La Circolare ministeriale del 10 febbraio 2023, al paragrafo XII, precisa che l’ausiliario debba essere munito almeno del diploma superiore o di laurea, escludendo espressamente le lauree in giurisprudenza e scienze politiche.
Su questo punto si concentra la prima censura. La ricorrente non ha impugnato la previsione generale, limitandosi alla clausola di stile sugli atti presupposti. Il TAR richiama l’orientamento secondo cui tale formula è priva di attitudine a individuare l’oggetto del giudizio, con la conseguenza che i motivi sono inammissibili e comunque infondati.
Nel merito, il Collegio nega che l’ausilio con competenze giuridiche costituisca un accomodamento ragionevole dovuto. La finalità di parità effettiva, ricavata dagli artt. 2, 3 e 38 Cost., va bilanciata con l’esigenza di verificare le capacità richieste. Un assistente tecnico renderebbe praticamente impossibile distinguere il contributo del candidato, compromettendo l’affidabilità del giudizio, come già affermato dal TAR Lazio n. 9367 del 2015.
Quanto ai disservizi della rete, il verbale — assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso, non proposta — attesta la regolarità del collegamento ed è stato sottoscritto dalla candidata. La mancata formulazione di domande ex art. 5 delle Linee generali rientra nella facoltà discrezionale della Commissione: la ricorrente non ha offerto elementi per ritenere il voto illogico o sproporzionato rispetto a un’esposizione meramente ripetitiva del quesito.
Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione e delle condizioni personali della ricorrente. Il Collegio revoca, per la manifesta infondatezza delle domande, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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