Autocertificabili i titoli di università telematiche legalmente riconosciute (TAR Sardegna n. 899 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I titoli accademici rilasciati da università non statali legalmente riconosciute, ivi incluse le università telematiche, sono suscettibili di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, non rilevando la natura giuridica dell’istituzione rilasciante. L’art. 46 citato non opera alcuna distinzione tra titoli rilasciati da università statali e non statali, né l’art. 49 del medesimo decreto annovera i titoli universitari tra le certificazioni escluse dal regime di semplificazione. L’università non statale riconosciuta, nel rilasciare un titolo dotato di valore legale, esercita una funzione pubblicistica certificativa. L’eventuale necessità di verifiche successive non incide sulla validità della dichiarazione sostitutiva, attenendo ai poteri di controllo dell’amministrazione. In assenza di una clausola sanzionatoria nella lex specialis, i titoli regolarmente dichiarati devono essere valutati dalla commissione, con possibilità di attivazione del soccorso istruttorio.
Il Fatto
Una candidata partecipava a un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. In sede di domanda, dichiarava mediante autocertificazione il possesso di una laurea magistrale e di un master universitario di primo livello conseguito presso un’università telematica. Superate le prove scritta e orale, la commissione valutava esclusivamente la laurea, attribuendo tre punti, mentre non valutava il master, apponendo la dicitura “documentazione mancante”, per la mancata produzione del titolo in originale o in copia conforme.
L’amministrazione respingeva l’istanza di rettifica della graduatoria, sostenendo che il master, conseguito presso un’università telematica non statale, non potesse essere autocertificato e richiedesse la produzione documentale. Avverso il diniego e la graduatoria, la ricorrente proponeva ricorso al TAR, deducendo la violazione della disciplina sulle dichiarazioni sostitutive e la disparità di trattamento rispetto alla laurea, anch’essa conseguita presso un’università non statale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, ricostruendo l’ambito applicativo dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. La norma, nel ricomprendere tra i fatti comprovabili con dichiarazione sostitutiva il titolo di studio e la qualifica professionale, non distingue in base alla natura pubblica o privata dell’istituzione rilasciante. L’art. 49 dello stesso decreto, nel fissare le ipotesi sottratte al regime di semplificazione, non menziona i titoli universitari rilasciati da atenei non statali. Secondo il Collegio, un’interpretazione restrittiva che escluda tali titoli dall’autocertificazione introdurrebbe una limitazione non prevista dalla legge.
La Corte ha valorizzato la lettura sistematica dell’art. 46, che include fattispecie riferibili a soggetti privati, come l’iscrizione presso associazioni, dimostrando che il sistema non è circoscritto alle attestazioni provenienti da pubbliche amministrazioni in senso soggettivo. Le università non statali legalmente riconosciute, nel rilasciare titoli aventi valore legale, esercitano una funzione pubblicistica certificativa, con piena equiparazione dei relativi titoli a quelli delle università statali. La decisione ha richiamato, in tal senso, la giurisprudenza del TAR Campania e del Cons. Stato, Sez. V, n. 3705 del 2025.
Quanto all’avviso dell’ufficio scolastico regionale che imponeva la consegna di “eventuali titoli non autocertificabili”, il TAR ha precisato che la disposizione non introduceva un obbligo generalizzato di deposito documentale, riferendosi esclusivamente ai titoli effettivamente sottratti al regime dell’autocertificazione. Riconosciuta l’autocertificabilità del master, difettava il presupposto per esigere la produzione del titolo.
La Corte ha inoltre rilevato la contraddittorietà dell’azione amministrativa per la disparità di trattamento tra la laurea e il master, entrambi rilasciati da università non statali e dotati di valore legale. Infine, ha riconosciuto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per il mancato esercizio del soccorso istruttorio: in presenza di un titolo compiutamente dichiarato, l’eventuale necessità di documentazione avrebbe dovuto essere sanata tramite regolarizzazione, senza alterare la par condicio tra concorrenti. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e ordine di riesame della posizione della ricorrente.
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Nota della Redazione
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