Occupazione illegittima e nesso causale escluso da scelta imprenditoriale (Cons. Stato n. 6285 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione di aree in forza di accordo sostitutivo, il ritardo nella riconsegna integra inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. e non è scusato dalla necessità di una perizia di variante, evenienza che l’amministrazione, dotata di uffici tecnici, aveva l’onere di prevedere prima di sottoscrivere l’intesa. Il risarcimento resta però limitato ai danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’occupazione. Ove il titolare abbia lasciato scadere il titolo edilizio e non abbia realizzato l’opera per propria scelta imprenditoriale, il nesso causale tra mancata restituzione e mancato utile non sussiste e le relative voci di danno vanno escluse, compresa la perdita di chance. Il danno da occupazione si liquida equitativamente secondo i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare, con rivalutazione monetaria e interessi legali secondo il criterio delle Sezioni Unite del 1995.

Il Fatto

Una società immobiliare, proprietaria di terreni in prossimità del torrente Nuova Dorgia, aveva ottenuto il titolo per realizzare due fabbricati. Per consentire al Comune i lavori di miglioramento idraulico, le parti stipularono un accordo che prevedeva la messa a disposizione delle aree per 240 giorni, l’impegno del Comune a rilasciare un nuovo titolo edilizio e la restituzione dei suoli al termine.

I lavori comunali si protrassero oltre il termine pattuito. La società, che aveva sospeso il cantiere, convenne il Comune davanti al giudice ordinario per il risarcimento; dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, la causa fu riassunta davanti al TAR Liguria, che con sentenza non definitiva riconobbe la condanna generica per l’occupazione illegittima e con la definitiva liquidò il danno. Entrambe le parti appellarono.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli e respinge l’eccezione di incompletezza del contraddittorio verso l’Autorità portuale: nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti e non è stata ipotizzata una responsabilità concorrente.

Quanto al merito, la Sezione conferma che il ritardo non è giustificato da causa non imputabile ex art. 1218 c.c.. La perizia di variante non costituisce evenienza imprevedibile: il Comune aveva l’onere di verificare i tempi dell’intervento prima di sottoscrivere l’accordo sostitutivo.

Il punto centrale è però causale. La società avrebbe potuto realizzare l’edificio sin dal primo titolo edilizio del 2002; lasciarne scadere l’efficacia è stata una scelta imprenditoriale le cui conseguenze restano a suo carico. Manca quindi il nesso di causalità tra mancata restituzione e mancata realizzazione: la domanda va respinta per tutte le voci diverse dal danno da occupazione, incluse quelle del c.t.u. e la perdita di chance.

È invece fondata la censura sulla durata dell’occupazione. Il TAR aveva erroneamente fissato la restituzione al 20 febbraio 2013, data in cui il consulente si era limitato a constatare l’occupazione ancora in corso. La restituzione avvenne il 30 luglio 2013, come ammesso dal Comune: il ritardo è di 430 giorni e l’indennità va liquidata in via equitativa in 98,89 euro al giorno, secondo la media dei valori OMI non contestati.

Respinto il motivo sugli interessi, la Corte conferma il criterio della Cass. civ. SS.UU. n. 1712 del 1995: rivalutazione monetaria anno per anno dalla restituzione e, sugli importi rivalutati, interessi legali fino al saldo. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese, restando ferma la statuizione sulle spese di c.t.u. a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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