Ottemperanza al decreto equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 524 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, non essendo stato proposto ricorso in opposizione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, è proponibile il giudizio di ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo, con pagamento delle somme dovute e interessi legali dalla domanda al soddisfo, e nomina commissario ad acta il dirigente individuato dall’amministrazione, senza riconoscimento di compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Con decreto n. 610/2019 la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente di 1.200,00 euro, oltre spese liquidate in 250,00 euro per compensi e 100,00 euro per spese, con distrazione in favore del difensore.

Il decreto veniva regolarmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato.

Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il TAR rileva che è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre inviato le dichiarazioni attestanti la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, secondo gli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 5-sexies legge n. 89/2001.

È altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle predette dichiarazioni senza che sia stato eseguito il pagamento. Nel merito, pertanto, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento e nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Non è dovuto alcun compenso specifico al commissario, in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Segue la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive successive e accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, segnatamente quelle per la certificazione del passaggio in giudicato e per il contributo unificato, in favore del difensore antistatario, secondo l’indirizzo richiamato dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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