Decadenza del titolo e subingresso: autonomi procedimenti e nessun diritto al subentro (TAR Lazio n. 16216 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è atto autonomo, adottato a esito di un procedimento distinto e nei confronti del solo soggetto titolare, che è l’unico legittimato a impugnarlo. Il soggetto che assuma di essere subentrante non può qualificare quella decadenza come atto presupposto del successivo provvedimento inibitorio adottato nei propri confronti, né opporre all’amministrazione un diritto al subentro nel titolo divenuto inefficace. La successione nel rapporto, fondata su contratto di affitto o di vendita, opera sul piano dei soli rapporti privatistici tra cedente e cessionario e non incide sulla legittimità dell’azione amministrativa. La s.c.i.a. di subingresso resta priva di efficacia quando il titolo oggetto di subingresso sia già decaduto, con conseguente legittimità del divieto di prosecuzione dell’attività.

Il Fatto

Una società affidataria di un locale destina l’immobile all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Roma Capitale, con determinazione del 12.12.2022, dichiara la decadenza del titolo abilitativo in capo alla società originaria titolare. La successiva società, che aveva presentato una s.c.i.a. di subingresso sul presupposto di un contratto di affitto e poi di vendita intercorso con la precedente esercente, riceve una nuova determinazione del 26.06.2023 con cui l’amministrazione dispone la cessazione dell’attività di somministrazione esercitata, prendendo atto dell’inefficacia del titolo oggetto del subingresso.

La società subentrante impugna entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, vizio di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e tassatività e mancato bilanciamento degli interessi. Sostiene in particolare che l’atto ablatorio non sarebbe stato comunicato al soggetto effettivamente interessato e legittimato passivo, succeduto in buona fede al precedente esercente. Roma Capitale eccepisce l’improcedibilità per tardiva impugnazione della decadenza e conclude nel merito per l’infondatezza. La domanda cautelare è respinta con ordinanza n. 4793 del 1° agosto 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso infondato e reputa superfluo esaminare l’eccezione in rito, potendo decidere nel merito. Individua l’atto ablatorio nella determinazione del 12.12.2022, con cui è stata disposta la decadenza del titolo abilitativo in capo alla società originaria: provvedimento debitamente notificato il 14 dicembre 2022 e non impugnato dal soggetto legittimato a riceverlo e a contestarlo.

Il Tribunale respinge la ricostruzione di parte ricorrente, che vorrebbe trattare quella decadenza come atto presupposto della successiva determinazione. Osserva che i provvedimenti impugnati afferiscono a due diversi procedimenti e sono stati emessi a carico di due soggetti distinti: la prima società per la decadenza, la seconda per l’inibitoria.

Ne deriva la piena legittimità del provvedimento inibitorio adottato nei confronti della società subentrante, che prende atto dell’inefficacia della s.c.i.a. di subingresso a seguito della decadenza del titolo oggetto di subingresso, con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività a partire dal quindicesimo giorno dalla notificazione della determina decadenziale.

Il Collegio esclude rilievo anche ai profili di buona fede e di successione nel rapporto. La successione, fondata sul contratto di affitto e poi di vendita tra le due società, non è mai stata comunicata a Roma Capitale e attiene comunque ai soli rapporti privatistici tra cedente e cessionario, senza implicare un diritto al subentro nel titolo abilitativo da opporre all’ente.

Il ricorso è dunque rigettato. Il Tribunale compensa integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto dell’andamento complessivo della vicenda, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *