Avviso orale del Questore e assenza del contraddittorio procedimentale (TAR Lazio n. 16215 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore è misura di prevenzione con funzione cautelare e dissuasiva, volta a impedire la reiterazione di condotte persecutorie o violente. La sua adozione non richiede la prova del fatto penalmente rilevante di cui all’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile, secondo massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori. Il potere valutativo dell’Amministrazione è ampiamente discrezionale. La finalità preventiva e l’esigenza di celerità giustificano l’emanazione del provvedimento in assenza del contraddittorio procedimentale, con motivazione che dia conto dei presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’avviso orale emesso il 28 giugno 2023 dal Questore della Provincia di Frosinone ai sensi dell’art. 3 in relazione all’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. L’Amministrazione aveva rilevato la perseveranza in condotte persecutorie anche dopo l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il ricorso si fonda su due censure. Con la prima si contesta il difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione basato la valutazione di pericolosità su elementi di reato risalenti al periodo 1997-2007. Con la seconda si lamenta la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, per non aver il ricorrente ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Le Amministrazioni intimate chiedono il rigetto. Con ordinanza cautelare n. 7930 del 4 dicembre 2023 la sospensione è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’ammonimento di cui all’art. 8 del d.l. n. 11/2009. Oggetto del provvedimento non è l’invito a desistere da un reato già perfetto, ma quello a tenere una condotta conforme a legge, con l’avvertenza che la reiterazione può assumere rilevanza penale. Presupposto sono le medesime condotte che integrano la fattispecie dell’art. 612-bis cod. pen.

L’ammonimento è misura di prevenzione con finalità dissuasive, che assolve a una funzione tipicamente cautelare e preventiva. Mira a impedire che gli atti persecutori siano ripetuti e possano condurre a esiti irreparabili (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, n. 7802 del 2025; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, n. 720 del 2021).

Non è necessario acquisire la prova del fatto penalmente rilevante. È sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori, nel presupposto di un potere valutativo ampiamente discrezionale (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n. 1596 del 2024; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 1609 del 2024).

Applicando tali coordinate al caso, le censure sono infondate. Dal provvedimento emerge un’adeguata motivazione sui dati assunti in istruttoria e un ragionevole convincimento sulla plausibilità delle vicende esposte, senza che occorra il compiuto riscontro della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Sulla pretesa violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la finalità preventiva e dissuasiva della misura e la presenza di presupposti di particolare celerità giustificano l’emanazione in via cautelare in assenza di contraddittorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1069 del 2012; C.G.A.R.S. n. 443 del 2015). Tali ragioni risultano esplicitate nella parte motiva, che dà atto dei plurimi precedenti di polizia. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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