Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara (TAR Emilia-Romagna n. 410 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche costituisce attività tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice, sottratta al sindacato sostitutivo del giudice amministrativo. Il controllo giurisdizionale è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti. È pertanto inammissibile la censura che, anziché denunciare un vizio di tal genere, contrapponga alla valutazione della commissione un diverso giudizio di merito sull’offerta. La violazione del limite dimensionale della relazione tecnica integra un rilievo formalistico e non determina l’esclusione in assenza di espressa previsione della lex specialis, dovendo il ricorrente provare l’indebito vantaggio conseguito dal concorrente. L’onere di allegazione e prova incombe su chi deduce la violazione.
Il Fatto
Con determinazione dirigenziale n. 1198 del 28/05/2024 il Comune di Rimini indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per stipulare un accordo quadro destinato al servizio di supporto all’inclusione scolastica di alunni e studenti con disabilità certificata, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023.
All’esito della gara il RTI controinteressato si classificava primo con 98,556 punti, davanti al consorzio ricorrente fermo a 97,883. Il secondo classificato impugnava la determinazione dirigenziale n. 2662/2024 di aggiudicazione, dolendosi dell’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione della proposta progettuale. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 402/2024, per carenza di periculum e per assenza di sufficienti profili di fondatezza. Nel merito il ricorrente articolava quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la regola consolidata secondo cui, nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il controllo sulle valutazioni della commissione è limitato ai casi di manifesta erroneità o irragionevolezza. Gli apprezzamenti tecnici non sono sostituibili da valutazioni di parte, essendo consentito solo un vaglio di ragionevolezza volto a verificare l’abnormità della valutazione o il travisamento dei fatti. A sostegno richiama, tra gli altri, Consiglio di Stato sez. III n. 2109 del 2024 e sez. V n. 5308 del 2019.
Su questa base il secondo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente, quanto al criterio 4.2, ha illustrato tabelle con il giudizio che la commissione avrebbe dovuto attribuire a ciascuna voce, manifestando l’intento di sollecitare un sindacato sostitutivo. Quanto al criterio 1.4, ha opposto una propria valutazione, valorizzando 250 ore aggiuntive: offerta di scarsissima incidenza su un monte annuo di circa 175.000 ore e, comunque, estranea a un criterio che non prevedeva proposte migliorative.
Il primo motivo è respinto nel merito. Il punto 16 del Disciplinare imponeva una relazione tecnica non superiore a 40 facciate, con esclusione delle pagine eccedenti. Il chiarimento 6.3 precisava che copertina, indice e curriculum non erano conteggiati. La relazione dell’aggiudicataria constava di 40 facciate più una “premessa”, priva di contenuti qualificanti l’offerta. La censura è quindi formalistica: il limite dimensionale consente l’esclusione solo se espressamente prevista dalla lex specialis e, negli altri casi, richiede la prova dell’effettivo vantaggio conseguito in danno degli altri concorrenti, secondo Consiglio di Stato n. 6857 del 2020 e n. 5777 del 2020.
Anche il terzo motivo è infondato. La locuzione “Coordinatore di progetto” compare una sola volta nel Disciplinare, mentre il resto della documentazione di gara richiama solo il “Capo progetto”. Non esiste alcuna previsione che sancisca l’incompatibilità tra le due figure né l’obbligo di designare soggetti distinti. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna del consorzio ricorrente alle spese in favore del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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