La confisca ex art. 2-ter l. n. 575/1965 fa acquistare allo Stato la piena proprietà del fabbricato e sacrifica l’interesse privatistico del terzo proprietario del fondo (Cass. civ. Sez. 2 n. 10320 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca disposta ai sensi dell’art. 2-ter legge n. 575/1965 non ha lo scopo di fare acquistare il bene allo Stato, ma di sottrarlo alla disponibilità dell’autore del reato, pur trasferendone contestualmente allo Stato le facoltà privatistiche tipiche del dominio esclusivo. Ne consegue che lo Stato acquista a titolo originario la piena proprietà del fabbricato confiscato, e non un limitato diritto di superficie, mentre il diritto del terzo proprietario del fondo sul quale insiste il manufatto è sacrificabile, con riferimento alla tutela risarcitoria, all’interesse pubblico sotteso al provvedimento ablatorio. Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge non è configurabile, in assenza di una condotta illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito dannoso a carico dello Stato.
Il Fatto
Una contribuente conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia, l’Agenzia del Demanio e il Comune, chiedendo l’accertamento della proprietà di un fabbricato insistente su un fondo di sua esclusiva proprietà ovvero, in via subordinata, la condanna degli enti al pagamento del valore del terreno e al risarcimento dei danni. L’immobile era stato confiscato al coniuge della ricorrente, in quanto realizzato con proventi di attività illecita, con provvedimento che aveva disposto la restituzione del solo suolo alla donna.
Il Tribunale rigettava le domande, affermando che per effetto della confisca si era costituita una proprietà superficiaria in capo allo Stato. La Corte d’Appello rigettava il gravame, precisando che, a seguito del provvedimento ablatorio, lo Stato acquista il pieno diritto di proprietà sul fabbricato e che la domanda di restituzione del fondo era generica e infondata. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale, nell’affermare che allo Stato spetta la piena proprietà del bene e non un diritto di superficie, si riferiva esclusivamente al fabbricato confiscato, e non anche al fondo oggetto di restituzione in sede penale. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del giudicato penale né dell’art. 651 c.p.p.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono ritenuti infondati. Non può trovare accoglimento la domanda di tutela dominicale ex artt. 832, 2043 e 2058 c.c., non ricorrendo un’ipotesi di occupazione illegittima del fondo da parte dello Stato. La Suprema Corte richiama il principio per cui la responsabilità risarcitoria per atto lecito dannoso è stata categoricamente esclusa, non essendo configurabile alcuna forma di responsabilità in assenza di una condotta illecita, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
La Corte distingue il precedente giurisprudenziale invocato dalla ricorrente — relativo a un’ipotesi di indennizzo da atto lecito dannoso in un’ottica di bilanciamento tra opposti interessi, ai sensi dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU — non applicabile al caso di specie. La compressione del diritto del terzo proprietario del fondo, conseguente alla confisca penale, è giustificata dall’interesse pubblico sotteso alla misura di prevenzione patrimoniale, volto a sottrarre il bene al reo. L’interesse privatistico della ricorrente appare, quindi, sacrificabile all’interesse pubblico.
Il quarto motivo di ricorso, proposto in via subordinata, viene dichiarato assorbito in ragione del rigetto delle censure precedenti. Il ricorso è integralmente respinto.
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Nota della Redazione
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