Usucapione e inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la valutazione del possesso (Cass. civ. Sez. 2 n. 19451 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo la violazione dell’art. 1158 c.c., miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non può risolversi in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito. L’esame degli elementi istruttori e la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale non è tenuto a discutere ogni singolo elemento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione. Il vizio di travisamento della prova presuppone un errore sull’informazione probatoria oggettivamente ricavabile ma non considerata, non già la valutazione non condivisa di uno dei significati attribuibili alla prova medesima.
Il Fatto
Il de cuius degli attuali ricorrenti aveva convenuto in giudizio gli eredi del proprietario di un fondo, chiedendo di accertare l’intervenuto acquisto per usucapione di una porzione di terreno. L’attore deduceva di aver stipulato un accordo scritto nel 1966, poi integrato verbalmente, e di aver esercitato un possesso immediato e continuativo sull’intera porzione, recintandola e realizzandovi opere.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo nulla la scrittura per indeterminatezza dell’oggetto. La Corte d’Appello, riformando la sentenza, aveva riconosciuto i presupposti dell’usucapione, ma la decisione era stata cassata con rinvio per qualificare il potere di fatto esercitato dall’attore in termini di possesso o di detenzione. Il giudice del rinvio accoglieva la domanda, ritenendo dimostrato un possesso uti dominus ultraventennale. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del proprietario.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminando il primo e il secondo motivo, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 1158 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3), c.p.c., ne rileva l’inammissibilità. I ricorrenti non contestano l’adozione di una nozione errata di usucapione, ma propongono una doglianza di merito sulla fondatezza della domanda, sostenendo la mancata individuazione degli esatti confini e un’erronea valutazione delle prove. La Suprema Corte precisa che la domanda era riferita a una specifica particella catastale e che l’accoglimento si era basato congiuntamente sul frazionamento documentato, sulle risultanze testimoniali e sulla mancata contestazione della materialità del possesso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce il principio per cui il ricorso non può mai tradursi in una revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta a ottenere una nuova pronuncia sul fatto. Tale attività è estranea alla natura del giudizio di legittimità, nel quale è precluso un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio, anche a fronte di una diversa interpretazione prospettata dalla parte.
Il terzo motivo, incentrato sul vizio di travisamento della prova ex art. 360, comma 1°, n. 4), c.p.c., è parimenti dichiarato inammissibile. La Corte rileva il difetto di specificità per la mancata individuazione dei fatti probatori decisivi non considerati. Inoltre, il riferimento a risultanze probatorie comunque valutate dal giudice di rinvio, sebbene in modo non condiviso, non integra un errore di percezione: il vizio presuppone l’omessa considerazione di un’informazione oggettivamente ricavabile dalla prova, non la scelta di uno dei possibili significati attribuibili alla prova stessa.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per la sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, al risarcimento danni ex art. 96, comma 3°, c.p.c. e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4°, c.p.c., oltre alla segnalazione per l’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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