Il rigetto dell’usucapione non assorbe la domanda di rivendica (Cass. civ. Sez. 2 n. 10763 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione non comporta l’assorbimento della domanda principale di rivendica dei medesimi beni: tra le due domande contrapposte non sussiste un rapporto di reciproca esclusione logica, poiché il rigetto dell’una lascia aperta la possibilità che anche l’altra risulti infondata per difetto di prova dell’acquisto a titolo originario. Ne consegue che il giudice di merito, qualora ritenga non dimostrato il possesso ad usucapionem del convenuto, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla domanda di rivendica, applicando il regime probatorio di cui all’art. 948 c.c. e non già quello, più favorevole all’attore, dell’actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. L’erronea declaratoria di assorbimento, quando costituisce l’unica motivazione della decisione, integra il vizio di omessa motivazione, censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società, ritenendosi proprietaria di alcuni terreni, conveniva in giudizio il possessore e il di lui padre, deducendo l’invalidità della donazione con cui il secondo, dichiarandosi proprietario per usucapione, aveva trasferito al figlio la nuda proprietà dei fondi. La società chiedeva, inoltre, la condanna del possessore al rilascio dei terreni per occupazione senza titolo e al risarcimento dei danni. Il convenuto spiegava domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione maturata dal padre, quale titolo del proprio diritto di proprietà.
Il Tribunale rigettava la domanda di invalidità della donazione ma accoglieva quella di rilascio, qualificando l’azione come actio negatoria servitutis e rigettando la riconvenzionale di usucapione. La Corte d’Appello, riuniti i giudizi, confermava il rigetto della domanda di usucapione, dichiarava assorbiti i motivi di appello relativi all’accoglimento dell’azione di rilascio e, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava nulla la donazione perché a non domino.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione rendesse superfluo l’esame del primo motivo di appello, concernente l’erronea qualificazione dell’azione di rilascio come actio negatoria servitutis anziché come rivendica. I giudici di legittimità chiariscono che la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre solo quando la decisione sulla domanda assorbita sia divenuta superflua per il sopravvenuto difetto di interesse della parte, che abbia già conseguito la tutela richiesta in modo più pieno.
Nel caso di specie, invece, il rigetto della domanda di usucapione non privava il convenuto dell’interesse a contrastare l’azione di rivendica, poiché la sua posizione di mero possessore poteva comunque prevalere ove l’attore non avesse fornito la prova rigorosa del proprio diritto di proprietà. La Corte osserva, altresì, che l’assorbimento in senso improprio ricorre solo quando le parti avanzino domande contrapposte di usucapione e di rivendica e una di esse venga accolta, non già quando la domanda di usucapione venga respinta.
La Cassazione precisa che il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione lascia comunque aperta la possibilità che la domanda principale di rivendica risulti infondata per difetto di prova dell’acquisto a titolo originario da parte del rivendicante. Ne deriva che il giudice di merito è tenuto a valutare autonomamente le risultanze istruttorie in base alla corretta applicazione delle norme sugli oneri probatori. La Corte richiama, sul punto, il principio per cui l’onere probatorio dell’attore in rivendica, sebbene rigoroso, può subire temperamenti a seconda della linea difensiva adottata dal convenuto, ma non viene mai meno per il solo fatto che il convenuto non abbia dimostrato l’usucapione.
La declaratoria di assorbimento, costituendo l’unica motivazione della decisione sulla domanda di rivendica, integra il vizio di motivazione del tutto omessa, censurabile in sede di legittimità. La Corte accoglie pertanto il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, dichiarando assorbiti i motivi quarto, per quanto di ragione, sesto e settimo, e rigettando i restanti, tra cui quello concernente la nullità della donazione, in quanto la sentenza di rigetto della domanda di usucapione, ancorché non passata in giudicato, era idonea a comporre il conflitto del caso concreto.
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Nota della Redazione
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