Accertamento catastale da DOCFA senza obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (Cass. civ. Sez. 5 n. 13888 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento catastale, anche quando consegua a dichiarazione di aggiornamento DOCFA, l’amministrazione finanziaria non è tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale preventivo, difettando una specifica disposizione di legge che lo imponga per i tributi non armonizzati. L’obbligo del contraddittorio preventivo ha valenza generalizzata solo per i tributi armonizzati, mentre per gli altri sussiste esclusivamente nelle ipotesi legalmente previste. Non osta a tale conclusione la natura fortemente partecipativa della procedura DOCFA, che implica l’indicazione da parte del contribuente degli elementi fattuali rilevanti posti a base del provvedimento. Inoltre, la sentenza che riproduca il contenuto di atti di parte senza nullità è valida se le ragioni della decisione sono attribuibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive, raggiungendo la soglia del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. È infine inammissibile, in sede di legittimità, la censura che solleciti una revisione delle valutazioni di merito in tema di prova, non potendo il vizio ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. risolversi in un’istanza di nuova pronuncia sul fatto.
Il Fatto
A seguito della presentazione di distinte dichiarazioni di aggiornamento catastale DOCFA, l’ufficio rettificava la categoria e la classe di un appartamento di proprietà del contribuente, portandolo da A/2 ad A/1 e la classe da 5 a 2, nonché la classe delle cantine e dei box pertinenziali, con conseguente aumento delle rendite. L’avviso di accertamento catastale veniva notificato il 2/11/2022.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, che rigettava il ricorso; l’appello veniva parimenti respinto dalla CGT di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 343/2025. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso ogni profilo di incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., chiamato a far parte del collegio decisorio, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, relativo alla dedotta violazione del diritto al contraddittorio preventivo. Richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite n. 21271 del 2025 e n. 24823 del 2015, ha ribadito che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ha portata generalizzata solo per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati — tra cui rientrano gli accertamenti catastali — esso sussiste esclusivamente quando una specifica disposizione di legge lo imponga. La Corte ha valorizzato, altresì, la natura partecipativa della procedura DOCFA, in cui è lo stesso contribuente a fornire gli elementi fattuali alla base del provvedimento, e ha escluso l’applicabilità ratione temporis dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, operante solo per gli atti emanati dal 30/4/2024. Ha infine richiamato il monito della Corte costituzionale n. 47 del 2023, secondo cui spetta al legislatore, nell’esercizio della discrezionalità, delineare l’ambito del contraddittorio endoprocedimentale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rigettato la censura di motivazione apparente, rammentando che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., non essendo invece sindacabile il difetto di sufficienza della motivazione. Ha precisato che la sentenza impugnata contiene un’adeguata esposizione delle ragioni del rigetto, raggiungendo la soglia minima richiesta, e che la tecnica redazionale che riproduca atti di parte non determina nullità, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al giudice (in continuità con Sez. Un. n. 642 del 2015).
Il terzo motivo è stato, infine, dichiarato inammissibile, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del merito in ordine alla prova della congruità della rendita accertata. La Corte ha ribadito che l’apprezzamento delle prove e dei fatti è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, mentre la censura per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può riguardare solo l’utilizzo di prove non dedotte, la violazione delle prove legali o la valutazione di elementi soggetti a critica, non già il diverso peso attribuito alle risultanze istruttorie.
Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., al pagamento della sanzione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., trattandosi di ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Sez. Un. n. 27433 e n. 28540 del 2023), oltre all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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