Prestazioni integrative ad alta specialità: illegittimo il taglio lineare reiterato dal Commissario (TAR Molise n. 210 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Commissario ad acta che, dichiarando di dare esecuzione a sentenze favorevoli alle strutture sanitarie accreditate, reiteri l’esclusione dal budget delle prestazioni integrative ad alta specialità è illegittimo per eccesso di potere. La determinazione unilaterale che incida su un’intera categoria di prestazioni, ad anno di riferimento ormai esaurito e senza il necessario confronto in contraddittorio, integra una modifica regolatoria tardiva e “a sorpresa”. L’Amministrazione deve ripristinare la voce addizionale, determinare in contraddittorio il budget specifico complessivo avvalendosi del dato della domanda storica più recente e corrispondere le relative remunerazioni. Non è configurabile nullità per violazione o elusione del giudicato quando l’atto amministrativo si collochi in una fase anteriore al passaggio in giudicato della sentenza asseritamente elusa.
Il Fatto
L’Associazione Italiana Ospedalità Privata, sede regionale, impugna il decreto commissariale n. 18 del 28.4.2022, adottato in dichiarata attuazione delle sentenze del TAR Molise che avevano accolto i ricorsi di diverse strutture sanitarie in tema di budget 2019. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe in realtà riproposto le medesime limitazioni quantitative e strutturali già introdotte con i decreti commissariali nn. 10 e 11 del 2020, a suo tempo annullati dal Giudice amministrativo.
Il ricorso si articola in tre motivi: violazione ed elusione del giudicato con conseguente nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza della clausola di salvaguardia per lo schema contrattuale 2019; violazione dell’art. 120 Cost. per la delega al Direttore Generale del Dipartimento della Salute. Le Amministrazioni intimate si costituiscono con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto la legittimazione attiva dell’Associazione, che non fa valere diritti patrimoniali delle singole strutture, ma l’interesse comune a un quadro normativo chiaro e prevedibile, coerente con la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento.
La domanda di nullità per elusione del giudicato è respinta. Richiamando la sentenza non definitiva n. 484/2022, il Tribunale osserva che al momento dell’adozione degli atti impugnati pendeva ancora l’appello avverso le sentenze di primo grado, definito solo con le pronunce del Consiglio di Stato del 30 maggio 2022, sopraggiunte dopo. Difetta quindi il presupposto del giudicato formato.
È parimenti infondata la tesi dell’ultrattività dei contenuti del contratto sanitario 2016/2018 per il 2019: la proroga operava solo interinalmente, nelle more dei provvedimenti commissariali di fissazione dei tetti. Quanto alla remunerazione delle prestazioni extraregionali, la censura è inammissibile per carenza di interesse, avendo il decreto riconosciuto come retribuibili le prestazioni eccedenti il budget.
È invece fondato il motivo relativo alle prestazioni integrative ad alta specialità. Il vincolo desumibile dalle sentenze richiamate era specifico: illegittima la determinazione unilaterale “a sorpresa” consistita in un taglio lineare di un’intera categoria di prestazioni, ad anno già esaurito e senza confronto. L’esaurimento del 2019 rende la reiterazione vieppiù tardiva, senza che sia intervenuto il confronto in contraddittorio con l’Istituto. Il decreto è annullato in parte qua, con obbligo di ripristinare la voce addizionale, determinare il budget specifico in contraddittorio e corrispondere le remunerazioni.
Le censure sulla clausola di salvaguardia sono in parte assorbite e per il resto improcedibili o infondate, alla luce delle sentenze nn. 306/2023 e 312/2023. Il terzo motivo è respinto: la delega concerneva attività esecutiva, configurabile come mera delega di firma. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni e la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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