Danno da diniego edilizio richiede prova della spettanza del bene della vita (Cons. Stato n. 2219 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del diniego di permesso di costruire fondato su vizi formali e su carenze istruttorie e motivazionali non equivale ad accertamento della spettanza del bene della vita. Il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, cod. proc. amm., presuppone la prova che l’esercizio illegittimo del potere abbia inciso su una utilità che il privato aveva titolo per conseguire. Il giudizio prognostico sulla spettanza del bene è ammissibile solo in presenza di attività vincolata ovvero di consumazione, procedimentale o processuale, del potere discrezionale. L’illegittimità del provvedimento non integra di per sé la colpa dell’Amministrazione, che deve escludersi quando il quadro normativo o fattuale presenti oggettiva incertezza, integrando errore scusabile.
Il Fatto
Gli appellanti, eredi di una proprietaria di un terreno nel Comune di Vallo della Lucania, avevano chiesto nel 2004 il permesso di costruire per un fabbricato residenziale. Il Comune aveva negato il titolo nel 2005, ravvisando la mancanza di un idoneo titolo abilitativo in capo alla richiedente. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 1388 dell’8 ottobre 2018, aveva annullato quel diniego, riconoscendo la sussistenza di una situazione idonea a legittimare la richiesta del titolo edilizio.
Gli interessati hanno quindi agito per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., articolando due voci: la perdita della potenzialità edificatoria, asseritamente derivata dal sopravvenuto mutamento della destinazione urbanistica in zona agricola, e il mancato sfruttamento economico dell’immobile nel periodo 2007–2018. Il TAR ha respinto la domanda per difetto di prova degli elementi dell’illecito aquiliano. Da qui l’appello, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla seconda voce.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il motivo processuale. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il primo giudice ha valutato entrambe le voci, richiamando la perizia di parte che stimava il valore di mercato del fabbricato e la redditività presunta del bene. Il rigetto complessivo per difetto degli elementi costitutivi dell’illecito ricomprende dunque ambedue le domande. La violazione dell’art. 112 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice non esamini affatto un punto controverso; essa va esclusa quando la decisione risulti desumibile dalla motivazione e da un’affermazione decisoria incompatibile con l’accoglimento.
Nel merito, la Sezione richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, in continuità con Sezioni Unite n. 500 del 1999: il risarcimento presuppone la lesione di un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere. La sentenza di annullamento del 2018 ha rilevato profili di carenza istruttoria e lacunosità motivazionale, oltre al riconoscimento del titolo a richiedere il permesso. Essa non accerta però che, in esito alla riedizione del potere, il titolo sarebbe stato certamente rilasciato. Il giudicato ha cristallizzato solo un segmento del flusso del potere amministrativo, senza esaurimento della discrezionalità.
La Corte aggiunge che il giudizio prognostico sulla spettanza del bene è ammissibile solo in presenza di attività vincolata o di consumazione del potere, procedimentale o processuale, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4441 del 2025 e il combinato dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. con l’art. 34, comma 1, lett. c). Il risarcimento è quindi escluso quando l’annullamento, determinato da illegittimità di carattere formale, imponga all’Amministrazione di rideterminarsi senza accertare la fondatezza della pretesa, secondo il principio di Cons. Stato, Ad. plen. n. 13 del 2008. Difetta così l’ingiustizia del danno.
In via concorrente, manca anche l’elemento soggettivo. Un consolidato orientamento, richiamato dalla Sezione, esige la prova del dolo o della colpa e non ritiene sufficiente l’illegittimità dell’atto. Rilevano il grado di chiarezza della normativa, la semplicità dei fatti, il carattere vincolato della statuizione e l’ampiezza della discrezionalità. L’errore scusabile sussiste in presenza di contrasti giurisprudenziali, incertezza normativa o complessità fattuale. Nel caso concreto l’Amministrazione aveva svolto specifica istruttoria, acquisendo un parere legale e valorizzando la pendenza di un giudizio civile sulla disponibilità dell’area; il diniego fu assunto in un contesto connotato da complessità e non univocità.
L’appello è dunque respinto e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato