Precedente penale risalente e da minore non giustifica diniego porto d’armi (TAR Liguria n. 418 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, il diniego fondato su un precedente penale risalente costituisce esercizio viziato da eccesso di potere quando le condotte poste a base del giudizio di inaffidabilità sono di modesta offensività, risalgono a dodici anni prima della domanda e sono state commesse quando l’interessato era minorenne. Il tempo trascorso dai fatti, il carattere modesto delle condotte e il sopravvenuto inserimento in una regolare attività lavorativa rendono non sufficientemente giustificato il giudizio negativo dell’Amministrazione, in assenza di elementi contrari e più recenti. Il consumo personale di sostanza stupefacente e la cessione di modesti quantitativi a compagni di scuola non assumono, da soli e a distanza di anni, valenza ostativa assoluta. Spetta all’Amministrazione motivare l’attualità del pericolo, non potendosi far discendere l’inaffidabilità da un episodio isolato e risalente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha rigettato la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto un episodio risalente: in data riservata, quando era minorenne, l’interessato è stato arrestato in flagranza e processato per detenzione a fini di spaccio di marijuana, anche in ambienti scolastici, e per possesso di un coltello a serramanico, oltre alla dichiarata detenzione della sostanza per uso personale.
Il ricorso si articola in un unico motivo di eccesso di potere: la rilevanza ostativa attribuita a reati di modesta offensività, commessi dodici anni prima della domanda, quando il ricorrente aveva diciassette anni e oggi svolge la professione di odontotecnico. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di procura speciale e per difetto di specificità dei motivi, chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di difetto di procura speciale. La procura è apposta a margine del ricorso e pertanto è speciale per sua natura, secondo il richiamato precedente Cons. St., sez. III, n. 2385 del 2011, e conferisce il mandato a rappresentare il ricorrente in ogni fase e grado della presente causa; essa risulta inoltre rilasciata contestualmente alla sottoscrizione del ricorso.
Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di specificità, formulata sul presupposto del carattere plurimotivato del provvedimento e della mancata contestazione del profilo relativo al consumo di stupefacenti. Il ricorso menziona espressamente la detenzione di un modesto quantitativo di marijuana ad uso personale, richiama il D.M. 28 aprile 1998 e contesta l’incidenza dello stesso sull’impianto motivazionale del diniego. La contestazione investe dunque anche tale autonoma ragione.
Nel merito il Collegio ravvisa il dedotto vizio di eccesso di potere. L’Amministrazione ha attribuito rilevanza a condotte di modesta entità, costituite dalla cessione di modesti quantitativi di marijuana a compagni di scuola e dal consumo personale della stessa sostanza, poste in essere dodici anni prima della presentazione dell’istanza, quando il ricorrente era minorenne.
Il tempo trascorso dai fatti, il carattere modesto delle condotte e la circostanza che le stesse risalgono al periodo in cui l’interessato era uno studente minorenne, mentre all’epoca della domanda svolgeva regolare attività lavorativa, conducono a ritenere non sufficientemente giustificato il giudizio di inaffidabilità formulato dalla Questura, in assenza di elementi contrari e più recenti suscettibili di deporre in senso opposto.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con condanna del Ministero dell’interno alla rifusione.
Nota della Redazione
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