Ordine di demolizione e valutazione unitaria degli abusi edilizi (Cons. Stato n. 3890 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di attività amministrativa doverosa e atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto. La valutazione dell’abuso richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme dei lavori e dalle loro reciproche interazioni; la valutazione unitaria è esclusa solo in assenza di un intrinseco e oggettivo collegamento funzionale. Su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, qualunque intervento è qualificabile come variazione essenziale ed è suscettibile di demolizione ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. La censura relativa all’acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza è inammissibile, riguardando una fase successiva.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di uno stabilimento balneare in Torre del Greco, costituito da più corpi di fabbrica, assentito con titolo abilitativo in sanatoria. Nel corso degli anni sono stati realizzati interventi edilizi in difformità dal titolo, sanzionati dal Comune con ordinanza di demolizione e con la correlata relazione tecnica.
Gli interessati impugnavano davanti al TAR Campania l’ordinanza e la relazione, deducendo vizi procedimentali, violazione della normativa edilizia e paesaggistica, difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR, con sentenza n. 1154/2024, dichiarava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo i ricorrenti demolito molte opere, e in parte lo respingeva, con condanna alle spese. Proponevano quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti e quattro i motivi di gravame. Sul primo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, richiama il principio secondo cui l’esercizio del potere repressivo edilizio è manifestazione di attività doverosa; l’ordinanza di demolizione è quindi atto vincolato per il quale non occorrono né la comunicazione di avvio né il preavviso di rigetto.
Quanto al secondo motivo, concernente l’asserita erronea limitazione della declaratoria di difetto di interesse, la Corte rileva che le opere di riduzione in pristino documentate con la SCIA e le sue integrazioni sono successive alla sentenza di primo grado e non sono pertanto valutabili in appello. Eventuali ulteriori atti comunali che non ne tenessero conto resterebbero comunque impugnabili.
Il cuore della decisione è il terzo motivo. Il Collegio conferma che non è possibile parcellizzare un intervento edilizio in opere separate per minimizzarne artificiosamente l’impatto. Aderendo al principio della valutazione complessiva e non atomistica, rileva che il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme dei lavori e dalle loro reciproche interazioni. Nella specie è evidente il nesso funzionale tra le opere. La Corte precisa che non viene in rilievo la legittimità sostanziale degli interventi, valutabile in sede di sanatoria, ma l’assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica.
Sul quarto motivo, relativo all’acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, la censura è palesemente infondata: trattasi di conseguenza prevista ex lege per l’inottemperanza al legittimo ordine demolitorio, e le censure sul punto sono inammissibili perché attengono a fase successiva eventuale.
L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese di lite e statuizione sull’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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