Ordine di demolizione al proprietario estraneo all’abuso e acquisizione dell’area (Cons. Stato n. 4678 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante, applicandosi anche a chi non ha commesso la violazione ma si trovi, al momento dell’irrogazione, in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 destinatari dell’ordine sono, in forma congiunta e simultanea, il proprietario e il responsabile dell’abuso. L’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale consegue ex lege all’inottemperanza nel termine di novanta giorni. Il proprietario estraneo all’abuso può sottrarsi all’effetto ablatorio solo provando l’impossibilità oggettiva di ottemperare o di aver posto in essere iniziative concrete e tempestive volte a costringere il responsabile al ripristino.

Il Fatto

Un privato, proprietario di un terreno agricolo, ne concedeva l’uso a un terzo perché vi installasse un manufatto in legno ad uso abitativo, nell’ambito delle misure emergenziali conseguenti al sisma del 2009. Il manufatto veniva edificato nel 2009. A seguito di sopralluogo del settembre 2021, il Comune accertava la natura abusiva dell’opera e, nel 2022, ingiungeva al proprietario la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento che l’inottemperanza avrebbe comportato l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Seguiva, nel 2023, l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione.

Il proprietario impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Abruzzo, che respingeva il ricorso introduttivo e accoglieva solo in parte i motivi aggiunti, annullando la quantificazione della sanzione pecuniaria nella misura massima. Proponeva allora appello, lamentando l’impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione e la non acquisibilità dell’area di sua proprietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame. In via preliminare rileva che il Comune non ha proposto appello incidentale sul capo della sentenza che aveva annullato la quantificazione della sanzione pecuniaria, con formazione di giudicato interno su quel punto.

Quanto al primo motivo, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 9 del 2017 e ribadito da numerose decisioni successive, secondo cui l’acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime è conseguenza ex lege dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e può prodursi anche nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso. Nel caso concreto l’appellante aveva concesso in uso il fondo proprio perché vi si realizzasse il manufatto, conservandone il possesso: la sua pretesa terzietà non integra alcuna impossibilità materiale di demolire.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari dell’ordine il proprietario e il responsabile dell’abuso, in forma non alternativa ma congiunta e simultanea. L’abusività dell’opera è connotazione di natura reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti. La giurisprudenza ammette eccezioni solo quando il proprietario provi la propria estraneità all’abuso e di essersi adoperato, con diffide o iniziative ultimative, per la cessazione dell’abuso. Nel caso di specie l’appellante, consapevole della destinazione del fondo sin dal 2009, non ha chiesto la remissione in pristino per oltre dodici anni, né ha domandato dilazioni, né ha agito in giudizio.

Irrilevante è poi l’istanza di sanatoria presentata nel febbraio 2023: alla data era già decorso il termine di novanta giorni dall’ordine di demolizione, con conseguente acquisizione ipso iure dell’immobile al patrimonio comunale e difetto di legittimazione attiva dell’interessato a chiedere la sanatoria di un bene non più di sua proprietà. Il silenzio assenso in materia edilizia è peraltro disciplinato dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 in modo speciale rispetto al paradigma generale dell’art. 20 della legge n. 241/1990. Segue la condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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