Verificazione tecnica in gara di appalto e proroga dei termini istruttori (TAR Campania n. 1384 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che dispone una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a. ben può essere seguita da un provvedimento che, su istanza del verificatore, proroga i termini per il deposito della relazione finale, allorché la documentazione disponibile debba essere integrata con ulteriori elementi. L’accoglimento dell’istanza di proroga non incide sul perimetro dell’accertamento istruttorio, ma si limita a garantire l’effettività dell’adempimento, fermo restando l’obbligo di assicurare il pieno contraddittorio tra le parti e la loro facoltà di presentare osservazioni sulle risultanze delle verifiche. La fissazione di un nuovo termine per l’ostensione della documentazione integrativa richiesta dal verificatore e la rimodulazione del cronoprogramma processuale non richiedono, di per sé, una nuova camera di consiglio, potendo essere disposte con ordinanza resa all’esito dell’istanza medesima.
Il Fatto
La società ricorrente e la cooperativa controinteressata hanno impugnato gli atti della procedura aperta, indetta dal Comune, per l’affidamento del servizio triennale di refezione scolastica, conclusasi con l’aggiudicazione in favore della società controinteressata. Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti, le parti hanno chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e l’accertamento dell’inefficacia del contratto, con domanda di subentro ex art. 124 c.p.a. e di ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Il Tribunale, con ordinanza n. 1216 del 25 giugno 2026, ha disposto una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università, con facoltà di delega, e assegnando i termini scaglionati per la trasmissione della bozza di relazione, per le osservazioni delle parti e per il deposito della relazione finale, con fissazione della camera di consiglio al 18 novembre 2026. Il verificatore designato ha successivamente chiesto una proroga del termine, rappresentando la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa richiesta alle parti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’istanza di proroga, ritenendo la stessa giustificata dall’esigenza, emersa in corso di verificazione, di integrare la documentazione disponibile con ulteriori elementi documentali. L’accoglimento, tuttavia, è stato condizionato al rispetto dell’obbligo, in capo al verificatore, di garantire il pieno contraddittorio tra le parti, principio che presidia l’intero svolgimento dell’istruttoria.
Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato alle parti il deposito, tramite PAT (Punto di Accesso Telematico), della documentazione integrativa richiesta dal verificatore, entro il 31 luglio 2026, e ha rimodulato i termini già fissati con la precedente ordinanza: nuovo termine al 10 settembre 2026 per la trasmissione della bozza di relazione alle parti; nuovo termine al 21 settembre 2026 per la trasmissione al verificatore delle osservazioni e conclusioni delle parti; nuovo termine al 30 settembre 2026 per il deposito della relazione finale di verificazione.
La conferma della camera di consiglio già fissata per il 18 novembre 2026, ancorché successiva alla nuova scadenza per il deposito della relazione, manifesta la volontà del Collegio di non dilatare ulteriormente i tempi del giudizio, salvaguardando l’esigenza istruttoria senza pregiudizio per le ragioni delle parti. L’ordinanza, resa all’esito della camera di consiglio del 22 luglio 2026, ha pertanto disposto gli incombenti istruttori e assegnato i termini di cui in motivazione.
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Nota della Redazione
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