Inammissibile ricorso su divieto prevalenza attenuanti generiche su recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. 4 n. 19084 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, censuri la mancata esclusione della recidiva e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, senza contrapporre argomenti specifici alla motivazione del giudice di merito e richiamando, in modo non pertinente, la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2025. Detta pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. riguarda esclusivamente il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen. e non è adattabile ad altre fattispecie, in ragione della particolare asprezza del trattamento sanzionatorio edittale. È, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per il possesso di una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, unitamente a materiale per il confezionamento di dosi. Il giudice di merito aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e reiterata.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al mancato bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. A sostegno del motivo, il ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. In ordine al primo profilo di doglianza, concernente la sussistenza della recidiva, la Corte ha ricordato che il giudice è tenuto a verificarne la concreta sintomaticità, escludendo l’aumento di pena ove non ravvisi una maggiore capacità delinquenziale. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la ricorrenza dell’aggravante, valorizzando la gravità oggettiva del fatto, il dato ponderale e il rinvenimento di una somma di denaro, nonché la circostanza che il nuovo reato era stato commesso durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale. La censura del ricorrente, invece, è stata ritenuta generica, in quanto non ha contrapposto argomenti idonei a scalfire la tenuta logica della motivazione.
Quanto al giudizio di comparazione, la Corte ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata, che aveva applicato il giudizio di equivalenza in forza del disposto dell’art. 69, comma 4, cod. pen., è coerente con il dato normativo e non si presta a censure. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2025 è stato considerato non pertinente. Detta pronuncia, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma solo con riferimento al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in ragione della pena edittale di eccezionale asprezza e della necessità di garantire la possibilità di mitigare la pena anche rispetto a caratteristiche atipiche del fatto. Tale percorso argomentativo non è adattabile alla fattispecie in esame.
La Corte ha, infine, richiamato il proprio orientamento, cui ha dichiarato di aderire, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza, in quanto riferita ad un’attenuante comune che non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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