Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella legge Pinto (TAR Puglia n. 522 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata quando sia stato notificato all’amministrazione e non opposto. Decorsi infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. A quest’ultimo non spetta alcun compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Fatto
Con decreto la Corte d’appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di € 1.200,00 a titolo di indennizzo, oltre spese liquidate in € 300,00 per compensi e € 50,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto veniva regolarmente notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..
Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il TAR rileva che è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e l’ammontare degli importi ancora dovuti, secondo quanto prescritto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001.
È parimenti decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione di tale dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Nel merito, dunque, va sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il Collegio fissa il termine di novanta giorni per l’adempimento e nomina, fin d’ora, quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Segue la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute per la proposizione dell’ottemperanza e del contributo unificato, se corrisposto, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.