Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso sulle ore di sostegno (TAR Campania n. 1127 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione sul numero di ore di sostegno da assegnare all’alunno con disabilità, espressa nel P.E.I., ha carattere dinamico e va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico, dovendo tener conto dell’evoluzione della situazione di handicap. Ne consegue che, una volta concluso l’anno scolastico cui il ricorso si riferisce, il gravame avverso il provvedimento di non assegnazione e il P.E.I. è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non residua alcuna utilità, neppure strumentale o morale, a una pronuncia di merito quando l’istanza cautelare sia già stata definitivamente accolta con ordine all’Amministrazione di garantire la copertura integrale dell’orario. In tal caso le spese di lite della fase di merito si compensano, essendo già state liquidate quelle della fase cautelare e non essendo stata svolta ulteriore attività processuale.

Il Fatto

I genitori di un minore con disabilità impugnavano, con ricorso al TAR Campania, il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico aveva negato l’assegnazione di ore di sostegno per l’anno scolastico 2023/2024, unitamente al relativo P.E.I. Chiedevano altresì l’accertamento del diritto del figlio all’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale dell’orario di frequenza.

In sede cautelare il Tribunale, con ordinanza n. 2403 del 18.12.2023, accoglieva l’istanza rilevando il fumus boni iuris e il periculum in mora, e ordinava di riformulare il P.E.I. e di assegnare le ore necessarie alla piena integrazione scolastica. Con successiva ordinanza n. 1078 del 27.05.2024 la Sezione confermava definitivamente l’ordine cautelare, condannando le Amministrazioni alle spese di fase. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 il Collegio dava avviso, ex art. 73 c.p.a., di una possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, essendo nel frattempo terminato l’anno scolastico di riferimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla natura della valutazione contenuta nel P.E.I.: si tratta di una valutazione dinamica, che deve essere effettuata all’inizio di ogni anno scolastico e che deve tener conto dell’evoluzione della situazione relativa all’handicap del minore. Il numero di ore di sostegno, dunque, non è cristallizzato in una decisione valida per gli anni successivi.

Su questa premessa si innesta la conseguenza processuale. Essendo ormai concluso l’anno scolastico 2023/2024, cui il ricorso si riferiva, non si ravvisa alcun interesse residuo all’esame nel merito della controversia. Il Tribunale sottolinea che la stessa parte ricorrente aveva agito per l’accertamento del diritto «per l’anno scolastico in corso», con ciò circoscrivendo l’oggetto della domanda a un arco temporale ormai esaurito.

Né un’eventuale pronuncia di merito potrebbe arrecare ai ricorrenti un’utilità diversa e ulteriore rispetto a quella già apprestata in sede cautelare. L’istanza era stata accolta definitivamente con l’ordine all’Amministrazione di porre in essere quanto stabilito, e la stessa esecuzione di tale provvedimento non è stata oggetto di alcuna specifica doglianza, al di là della presunzione riferita a verbale dal difensore dei ricorrenti.

Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. V, 27/10/2021, n. 7228, secondo cui il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa produrre alcun risultato utile per la parte, in quanto la decisione di annullamento non può comportare più alcuna utilità neppure meramente strumentale o morale.

Sotto il profilo delle spese, la pronuncia in rito comporta la compensazione tra le parti per la fase di merito: le spese della fase cautelare erano già state riconosciute in favore dei ricorrenti e, da parte loro, non è stata espletata alcuna ulteriore attività processuale in vista dell’udienza pubblica. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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