Sanzione massima per abuso su area vincolata e improcedibilità per sopravvenuta carenza (TAR Campania n. 1124 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione è sempre irrogata nella misura massima quando l’abuso ricade sulle aree e sugli edifici di cui all’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato e quelle sottoposte a vincolo paesaggistico. I criteri di graduazione dettati dal regolamento comunale operano esclusivamente per gli abusi realizzati su aree ed edifici non compresi in tale perimetro. Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna valutazione nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un appartamento in Marano di Napoli, impugna l’ordinanza con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione di una veranda di 24 mq realizzata su lastrico solare, disponendo l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere e dell’area di sedime. Contestualmente l’Ente ha quantificato e irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, secondo i criteri del regolamento comunale.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il mancato versamento della sanzione, deducendone l’illegittimità derivata. La domanda cautelare è stata accolta limitatamente all’atto di irrogazione e alla cartella. All’udienza il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’ordinanza di acquisizione, mantenendo l’interesse sulle censure relative alla sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte e dichiara improcedibili i primi tre motivi, richiamando l’orientamento secondo cui, in presenza di espressa rinuncia all’interesse, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi al ricorrente, dovendo solo conformarsi alla dichiarazione resa (Cons. Stato, Sez. III, n. 1418 del 2023).

Nel merito, il Tribunale respinge il quarto e il quinto motivo, incentrati sulla proporzionalità dell’importo. Dalla relazione istruttoria e dalle premesse dell’ordinanza emerge che le opere insistono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, circostanza non contestata.

Richiamato l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, il Collegio osserva che la norma impone l’irrogazione della sanzione nella misura massima per gli abusi ricadenti sulle aree di cui all’art. 27, comma 2. Le previsioni dell’art. 4, comma 2, del regolamento comunale invocate dal ricorrente si applicano solo agli abusi su aree ed edifici non compresi in quel perimetro; per quelli vincolati il comma 3 del medesimo articolo recepisce pedissequamente la regola della misura massima.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile quanto all’ordinanza di acquisizione e infondato per il resto; i motivi aggiunti sono infondati, essendo la cartella impugnata per vizi di invalidità derivata. Le spese sono compensate in ragione dell’esito complessivo e della non piena perspicuità dei provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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