Diffida ARPAE adeguatamente motivata dal verbale e dal rapporto ispettivo (TAR Emilia-Romagna n. 697 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida adottata dall’autorità competente in esito a ispezione ambientale è adeguatamente motivata quando il suo fondamento risulti dal verbale e dal rapporto della visita ispettiva, che, in combinato disposto, danno conto della situazione dei luoghi e della violazione delle prescrizioni dell’AIA. Il verbale documenta gli accertamenti compiuti; il rapporto, documento più ampio e dettagliato, ne analizza i risultati, evidenzia le violazioni e propone miglioramenti. L’assenza di superfici impermeabilizzate idonee a consentire la pulizia a secco delle aree sottostanti le coperture di deflessione, con presenza di residui suscettibili di dilavamento, integra la violazione delle prescrizioni 41 e 42 del paragrafo D2.5. La domanda di risarcimento del danno proposta in via generica è inammissibile, prima ancora che infondata per difetto di condotta lesiva.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un allevamento intensivo di polli ed è titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4598 del 30 settembre 2020, rilasciata da ARPAE SAC Ferrara. In esito a una visita ispettiva programmata, ARPAE ha rilevato irregolarità e il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha adottato una diffida ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, parte seconda, titolo III bis, al rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 41 e 42 del paragrafo D2.5.
La società ha impugnato la diffida e il rapporto ispettivo nella parte relativa al piano di gestione delle acque meteoriche, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione degli artt. 29-bis e seguenti e dell’art. 29-decies, comma 9, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006. Ha chiesto inoltre il risarcimento del danno, dopo aver invano richiesto l’annullamento in autotutela. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e incentra l’analisi sul profilo motivazionale. Il provvedimento impugnato non è carente di motivazione, perché il suo fondamento risiede negli atti scaturiti dalla visita ispettiva. Il collegio distingue nettamente la funzione del verbale, che dà atto degli accertamenti effettuati, da quella del rapporto, documento più ampio e dettagliato che analizza i risultati delle ispezioni, evidenzia le violazioni e propone miglioramenti.
Con riferimento alle prescrizioni 41 e 42, il verbale attesta le verifiche compiute sullo stato delle aree in cemento poste in testa ai capannoni, su quelle sottostanti gli estrattori e sulle aree cortilive adiacenti. L’esito è trasfuso nel rapporto che, nel paragrafo dedicato al piano di gestione delle acque meteoriche, rileva come le aree impermeabilizzate antistanti i capannoni fossero già spazzate e come fossero presenti i presidi per ciecare le caditoie. Sul lato opposto, invece, manca un’adeguata superficie impermeabile che consenta la pulizia a secco delle aree sottostanti le coperture di deflessione, imbrattate da residui di lettiera e quindi soggette a possibile dilavamento del suolo e delle acque superficiali.
Il collegio ritiene che verbale e rapporto, in combinato disposto, integrino in concreto la violazione delle prescrizioni. La prescrizione 41 impone che le aree in cemento dilavate dagli eventi meteorici siano accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo, e sul punto il rapporto dà atto del rispetto. La stessa prescrizione esige però che anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori siano periodicamente spazzate e che le piazzole soggette a imbrattamenti si presentino costantemente con superfici atte a permettere agevoli interventi di pulizia a secco: requisito frustrato dall’assenza di superfici impermeabilizzate e dalla presenza di residui suscettibili di dilavamento e inquinamento.
Per le stesse ragioni il Tribunale ritiene correttamente ravvisata la violazione del punto 42, che impone di mantenere strutture, impianti e aree cortilive adiacenti ai capannoni in buone condizioni operative e di pulizia, garantendo agevole accesso a tutte le aree aziendali. Quanto alla domanda risarcitoria, essa è inammissibile per genericità, prima ancora che infondata per la mancanza di una condotta lesiva. Le spese non sono liquidate, attesa la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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