Omessa richiesta di sospensione cautelare interrompe il nesso causale nel risarcimento (TAR Emilia-Romagna n. 698 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata attivazione degli strumenti di tutela cautelare avverso un provvedimento amministrativo illegittimo integra violazione dell’obbligo di cooperazione e spezza il nesso causale tra l’atto e il pregiudizio. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice valuta il comportamento complessivo delle parti ed esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare con l’ordinaria diligenza, anche mediante l’esperimento dei rimedi processuali previsti. L’omessa richiesta di sospensione dell’efficacia dell’atto preclude la risarcibilità dei pregiudizi che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica. Il danno evitabile con l’ordinaria diligenza è escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una sala giochi e chiede al Tribunale il risarcimento dei danni patiti per aver dovuto osservare un orario di apertura ridotto, imposto da un’ordinanza sindacale del Comune intimato. L’atto amministrativo è stato successivamente annullato con sentenza del TAR Emilia-Romagna, passata in giudicato.

La ricorrente invoca la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 30 c.p.a., assume la colpevole adozione dell’atto, nega ogni concorso di colpa e chiede la condanna al risarcimento delle poste di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance, con richiesta di CTU contabile. Il Comune contesta la quantificazione e la prova delle voci di danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la sentenza del TAR Firenze n. 14 del 2019, resa su vicenda analoga, che a sua volta si fonda sull’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2011. Da tale arresto si ricava che la scelta di non avvalersi delle forme di tutela processuale, come le misure cautelari, che avrebbero plausibilmente evitato in tutto o in parte il danno, integra violazione dell’obbligo di cooperazione e spezza il nesso causale.

Il Collegio richiama poi la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1831 del 2024, che nel confermare il precedente del TAR Firenze ha precisato come l’art. 30, comma 3, c.p.a. imponga di valutare tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, escludendo i danni evitabili con l’ordinaria diligenza. L’omessa attivazione degli strumenti di tutela, tra cui il rimedio cautelare, è dato valutabile ai fini della mitigazione e finanche dell’esclusione del danno evitabile, secondo il canone di buona fede e il principio di solidarietà (Cons. Stato n. 7699 del 2020).

La giurisprudenza ha quindi ribadito la rilevanza sostanziale, sul versante causale, dell’omessa coltivazione dello strumento cautelare, che preclude la risarcibilità dei danni presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione della tutela specifica. Nel caso concreto, osserva il Tribunale, la ricorrente non ha richiesto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza nei periodi in cui l’attività poteva comunque esercitarsi per l’allentamento delle misure pandemiche.

Pertanto la condotta va valutata ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 30 c.p.a.: la catena causale risulta interrotta dal comportamento processuale imputabile alla danneggiata. La possibilità di anticipare gli effetti favorevoli della decisione mediante gli strumenti cautelari avrebbe consentito di conseguire il bene della vita, evitando gli effetti pregiudizievoli lamentati. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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