Natura confermativa della diffida a demolire e irretrattabilità degli ordini originari (C.G.A.R.S. n. 739 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione dell’ordine di demolizione, priva di innovazioni sostanziali o procedimentali, costituisce atto meramente confermativo e non riapre i termini di impugnazione degli ordini originari, divenuti irretrattabili. La qualificazione si desume dal contenuto sostanziale dell’atto e dal rapporto con i provvedimenti precedenti, non dal nomen iuris adottato. L’avvertimento circa l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale previsto dall’art. 7 legge n. 47/1985 è conseguenza legale automatica dell’inottemperanza e non integra misura discrezionale nuova. Il mero decorso del tempo non genera alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso né sanatoria di fatto. Gli ordini repressivi in materia edilizia sono atti vincolati, sottratti a valutazioni comparative per pretesa disparità di trattamento.
Il Fatto
Il Comune di Palermo, con provvedimento del 5 luglio 2013, ha diffidato la proprietaria a demolire opere ritenute abusive e a ripristinare lo stato dei luoghi. L’atto richiamava e confermava le precedenti ingiunzioni di demolizione del 1996 e del 1997, rimaste ineseguite, e conteneva l’avvertimento di acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime in caso di persistente inottemperanza.
La destinataria ha impugnato la diffida davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 563/2023 ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando l’atto come meramente confermativo e i termini come decaduti. Proposto appello, la ricorrente ha contestato tale qualificazione, ha dedotto l’epoca di edificazione anteriore al P.R.G., l’inerzia ultratrentennale dell’Amministrazione e l’illegittimità dell’avvertimento di acquisizione rispetto ai comproprietari estranei all’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’atto. La natura confermativa non si desume dal mero nomen, ma dal contenuto sostanziale e dal rapporto con i precedenti provvedimenti. La diffida del 2013 si limita a ribadire ingiunzioni già impartite, senza apportare innovazioni né sostanziali né procedimentali, e non inaugura un nuovo potere: sollecita l’esecuzione di obblighi già imposti e definitivi.
Quanto all’avvertimento di acquisizione, il C.G.A.R.S. osserva che esso richiama un effetto previsto direttamente dall’art. 7 legge n. 47/1985 e consegue all’inadempimento, non al momento della costruzione: difetta quindi ogni retroattività. L’avvertimento ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa, non costitutiva di una misura nuova.
Una volta qualificato l’atto come confermativo, le censure sulla legittimità sostanziale degli ordini degli anni Novanta non possono essere rimesse in discussione, essendo quegli atti ormai intangibili. Il Collegio esclude così che il tempo trascorso o la classificazione urbanistica della zona possano fondare un affidamento tutelabile o una sanatoria extra ordinem legata all’epoca di edificazione.
Il Collegio respinge anche le censure sul silenzio-assenso da istanza di sanatoria: la presentazione della domanda non paralizza il potere-dovere comunale di reprimere gli abusi, specie se le opere non sono condonabili. Gli ordini repressivi sono atti vincolati e non ammettono comparazioni orizzontali, restando escluso che la disparità di trattamento possa essere utilmente dedotta.
Da ultimo, la Corte ribadisce che il mero decorso del tempo non legittima né sanatorie di fatto né affidamenti alla conservazione dell’abuso, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa consolidata e dall’Adunanza plenaria. L’appello è pertanto respinto, con conferma integrale della sentenza gravata e condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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