Il diniego di stralcio dal PLIS non richiede variante al PTCP (Cons. Stato n. 2030 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Provincia nega lo stralcio di un’area dal perimetro di un PLIS non costituisce adozione di una variante al PTCP quando la modifica non comporta riduzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica e non interrompe i corridoi ecologici né ne riduce sensibilmente l’ampiezza. In tal caso non è dovuta alcuna ulteriore partecipazione procedimentale, esaurita quella prevista nel procedimento di formazione del PGT, e il dirigente è competente a rendere noto l’effetto di legge. Il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale avente ad oggetto lo stabilimento, e non i terreni controversi, non integra alcun intervento di fatti o atti univoci idoneo a costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La scelta di non stralciare l’area è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile nei soli limiti dell’esito abnorme o manifestamente illogico.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce a Seregno uno stabilimento per il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali ed è proprietaria di terreni confinanti, ricompresi nel perimetro del PLIS Brianza Centrale. In sede di formazione del nuovo PGT ha presentato un’osservazione per ottenere la modifica di destinazione delle aree da uso agricolo nel parco a produttivo. Il Comune si è espresso favorevolmente, demandando però la variazione a un atto successivo in caso di esito positivo della proposta di variante.

La Provincia ha respinto la richiesta con decreto presidenziale e ha poi confermato il diniego con una nota dirigenziale, ritenendo che i confini del parco restassero quelli fissati dal decreto. Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ravvisata nel rilascio di una nuova AIA relativa allo stabilimento. La società ha appellato, contestando tanto la declaratoria di improcedibilità quanto il merito del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo e riforma la statuizione di improcedibilità. La nuova autorizzazione integrata ambientale riguarda lo stabilimento e non i terreni oggetto di causa: non si comprende come un provvedimento che incide su un oggetto del tutto diverso possa far venire meno l’interesse alla decisione. Manca quindi quel comportamento univoco idoneo a integrare gli argomenti di prova della carenza di interesse, il cui accertamento va condotto con particolare rigore.

Passando al merito, il secondo motivo muove da un’errata qualificazione del decreto provinciale. L’art. 36, comma 4, delle NTA del PTCP prevede che la Provincia approvi le conseguenti modifiche al piano secondo le modalità dell’art. 3, commi 3, 4, 5 e 6. Il comma 3 pone la regola delle varianti semplificate; il comma 3 bis, lettera d), assoggetta a tale procedura il riconoscimento di modifiche al perimetro dei PLIS che riducono la rete verde di ricomposizione paesaggistica, a condizione che non si interrompano i corridoi ecologici e non ne venga ridotta sensibilmente l’ampiezza.

Da ciò si deduce, per implicito ma inequivocabilmente, che le modifiche non rientranti in questa fattispecie non costituiscono variante al PTCP e possono essere approvate direttamente. Il decreto in esame ha chiuso il procedimento di modifica del perimetro, ampliandolo per alcuni versi e rifiutando lo stralcio per altri: non ha adottato alcuna variante perché non dovuta. Non vi era dunque spazio per ulteriori osservazioni, e il dirigente era competente a rendere noto l’effetto di legge.

Infondato è anche il terzo motivo. La decisione di non stralciare le aree attiene alla discrezionalità degli organi preposti al governo del territorio, sindacabile nei soli casi di esito abnorme o manifestamente illogico, nel caso di specie insussistenti: lo stralcio farebbe venir meno la continuità delle aree verdi del parco, sicché l’intento di salvaguardarla non è irrazionale. Quanto alla partecipazione, il decreto chiude il procedimento di modifica che è parte del più ampio procedimento di formazione del PGT, rispetto al quale l’art. 13, comma 4, della l.r. Lombardia n. 12/2005 prevede la partecipazione, in concreto avvenuta con l’osservazione presentata. Il ricorso di primo grado è quindi respinto nel merito, con condanna della società alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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