Risarcimento da gara illegittima escluso senza spettanza del bene (TAR Sicilia n. 485 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi presuppone la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c., il cui onere grava interamente sul danneggiato ai sensi dell’art. 2697 c.c., non trovando applicazione il metodo acquisitivo proprio del giudizio di annullamento. Quando si lamenta la lesione di un interesse legittimo pretensivo, il risarcimento è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico di certezza o elevata probabilità, della spettanza del bene della vita. L’annullamento del provvedimento illegittimo non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria: la valutazione non può arrestarsi al mero dato obiettivo dell’illegittimità e richiede una più penetrante indagine sull’elemento soggettivo dell’amministrazione, intesa come apparato. Ove il giudicato escluda il diritto all’aggiudicazione, viene meno l’ingiustizia del danno e il nesso causale con il pregiudizio lamentato.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista, aveva partecipato a un confronto concorrenziale avviato da un Libero Consorzio Comunale per l’affidamento di un incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. All’esito della procedura l’incarico era stato affidato a un altro concorrente con determinazione dirigenziale del gennaio 2024.
Il ricorrente impugnava l’affidamento davanti al TAR, che lo annullava con sentenza per difetto, in capo all’aggiudicatario, del requisito di iscrizione all’albo regionale. L’amministrazione, anziché affidare l’incarico al ricorrente, annullava in autotutela l’intera procedura; il relativo ricorso veniva respinto in primo grado e la pronuncia confermata in appello. Il ricorrente agiva allora per il risarcimento del lucro cessante e del danno curricolare, quantificati in € 86.508,93, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la regola generale in materia di responsabilità civile della pubblica amministrazione: la parte che assume di aver subito un danno deve allegare e provare puntualmente gli elementi dell’illecito e le conseguenze pregiudizievoli (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 6394 del 23 ottobre 2020). Nel giudizio risarcitorio, infatti, l’onere probatorio grava integralmente su chi agisce, secondo l’art. 2697 c.c.
La Corte sottolinea che, in caso di lesione di un interesse legittimo pretensivo, il risarcimento esige la dimostrazione, in termini di certezza o elevata probabilità, che l’aspirazione al bene della vita fosse fondata. Il privato deve provare la spettanza del bene della vita: senza di essa il danno non assume carattere di ingiustizia. Viene richiamato il recente indirizzo per cui la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente, dovendosi verificare la lesione dell’interesse materiale e l’elemento soggettivo dell’amministrazione, in contrasto con i canoni dell’art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 98 dell’8 gennaio 2025).
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che l’annullamento dell’aggiudicazione aveva accertato l’illegittimità dell’affidamento al controinteressato, ma non la spettanza del bene in capo al ricorrente. Il successivo accertamento, confermato in appello, ha invece escluso che il ricorrente possedesse un requisito essenziale di partecipazione: l’anzianità quinquennale di iscrizione all’albo professionale, necessaria per la prestazione di collaudo inclusa nell’oggetto dell’affidamento. La pronuncia d’appello ha quindi riconosciuto la legittimità dell’annullamento in autotutela dell’intera procedura, per assenza di altri concorrenti idonei.
Ne deriva che il giudicato ha definitivamente accertato l’insussistenza del diritto del ricorrente a conseguire l’aggiudicazione. Viene meno l’ingiustizia del danno e, quindi, qualunque nesso causale tra la condotta, pur inizialmente illegittima, dell’amministrazione e il pregiudizio economico lamentato, poiché l’incarico non sarebbe stato comunque ottenibile. La domanda risarcitoria è pertanto respinta, senza necessità di esaminare il profilo della colpa dell’ente. Le spese sono integralmente compensate per le peculiarità della vicenda processuale, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Nota della Redazione
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