Stazioni radio base compatibili con ogni destinazione urbanistica, vietati divieti generalizzati (TAR Campania n. 4974 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e, come tali, sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica, dovendo essere localizzate in modo da assicurare un servizio capillare. Ne consegue che le stazioni radio base non costituiscono nuove costruzioni e non sviluppano volumetria o cubatura, con la conseguente esclusione dell’estensione analogica della normativa edilizia concepita per altre forme di utilizzazione del territorio. È pertanto illegittimo il diniego di autorizzazione fondato su un divieto generalizzato ed ex ante di installazione in ampie zone del territorio, senza alcuna valutazione in concreto della compatibilità dell’opera con il contesto paesaggistico di inserimento. L’autorizzazione paesaggistica, inoltre, non può mai formarsi tacitamente, essendo il silenzio della Soprintendenza meramente devolutivo.
Il Fatto
La società, operante nel settore delle telecomunicazioni, presentava al Comune istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di una stazione radio base in una via del centro abitato. L’area, tuttavia, era gravata da vincolo paesaggistico e ricadeva in zona P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico) del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani.
All’esito della conferenza di servizi, la Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva parere negativo, ritenendo l’intervento inammissibile perché ricadente nella predetta zona. Il Comune comunicava quindi alla società la conclusione negativa del procedimento. La ricorrente insorgeva, deducendo, tra l’altro, la violazione della disciplina di settore sulle infrastrutture di comunicazione elettronica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso la formazione del silenzio assenso, ritenendo che l’istanza non fosse corredata della documentazione necessaria al corretto espletamento dell’istruttoria, atteso che l’organo tecnico aveva richiesto integrazioni documentali e l’iter paesaggistico non era stato correttamente instaurato, essendo stato attivato direttamente il coinvolgimento della Soprintendenza senza attendere il preventivo esame della Commissione Locale.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza delle censure relative alla falsa applicazione dell’art. 12 delle norme di attuazione del PTP. Ha rilevato che la norma, nel vietare gli interventi che comportino incremento dei volumi esistenti, non può trovare applicazione alle stazioni radio base, le quali non sviluppano volumetria o cubatura, non costituiscono nuove costruzioni assoggettate a permesso di costruire e non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici.
La sentenza ha richiamato la disciplina speciale di cui all’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, che assimila le reti di comunicazione elettronica ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, rendendole compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica. Ha inoltre escluso la possibilità di equipararle alle normali costruzioni edilizie, trattandosi di strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, richiedono una valutazione separata e distinta.
Infine, il Collegio ha ritenuto illegittima l’interpretazione che risolve la portata del Piano in un divieto generalizzato ed ex ante alla realizzazione delle stazioni radio base, in assenza di ogni valutazione in concreto sulla compatibilità dell’impianto con il contesto. Le aree P.I.R., infatti, sono individuate con criteri estesi, sicché un divieto assoluto si porrebbe in contrasto con la normativa primaria, che esclude limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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