Diniego di condono inoppugnabile e ordine di demolizione atto vincolato (TAR Sicilia n. 2018 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria non tempestivamente impugnato si consolida e rende l’ordine di demolizione un atto vincolato e dovuto, la cui motivazione può ridursi ai termini essenziali, senza che assumano rilievo i vizi dei pareri degli enti tutori richiamati. La presentazione dell’istanza di condono non sospende l’illiceità delle opere eseguite successivamente, che restano abusive e legittimano l’ingiunzione ripristinatoria. L’eventuale formazione del silenzio assenso sulla sanatoria non è configurabile in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta, paesaggistici o cimiteriali, dovendosi considerare anche i vincoli sopravvenuti durante la permanenza dell’illecito. Il sequestro penale del manufatto non determina l’illegittimità del provvedimento demolitorio: il termine per ottemperare resta sospeso nelle more della richiesta di dissequestro che il destinatario è tenuto a presentare.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 4 del 14 marzo 2024 con cui il Comune le ingiungeva la rimozione di un fabbricato ad uso deposito e di ulteriori manufatti, richiamando una nota del Genio Civile e un parere negativo della Soprintendenza. L’immobile era stato oggetto, nel 1986, di istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, rigettata con provvedimento del 16 settembre 2022.

La ricorrente deduceva di non essere più proprietaria per effetto di un preliminare di vendita, di non aver realizzato le opere, di non dover ottemperare in costanza di sequestro preventivo penale e di essere intervenuto il silenzio assenso sulla sanatoria, con conseguente nullità del diniego e tempestività dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in primo luogo irricevibili i motivi rivolti al diniego di sanatoria, adottato il 16 settembre 2022 e non impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. La dedotta nullità non è configurabile: l’adozione del diniego dopo l’eventuale formazione del silenzio integra, al più, un vizio di illegittimità, non una delle ipotesi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.

Nel merito della questione, il Tribunale osserva che a fronte dei vincoli di inedificabilità assoluta presenti sull’area, paesaggistico e cimiteriale, il meccanismo tacito di formazione del provvedimento non ha spazio per operare, come affermato da TAR Sicilia Catania, Sez. IV, n. 2906 del 2024 e da Cons. giust. amm. Sicilia n. 752 del 2022. Irrilevante è la preesistenza del manufatto rispetto al vincolo, poiché gli abusi edilizi sono illeciti permanenti e rilevano anche i vincoli sopravvenuti.

Il rigetto del condono trovava comunque giustificazione negli ulteriori abusi commessi dopo l’istanza di sanatoria. Richiamando TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 759 del 2024, il Collegio ribadisce che le opere eseguite dopo la presentazione dell’istanza restano abusive e legittimano l’ordine di demolizione, riducendosi l’onere motivazionale ai termini essenziali.

Quanto alla legittimazione passiva, è corretta la designazione della ricorrente quale proprietaria formale: il contratto preliminare ha effetti solo obbligatori e il trasferimento si realizza con il definitivo. Il proprietario risponde oggettivamente dell’abuso ed è tenuto a ogni iniziativa per la rimozione, anche se le opere non furono materialmente eseguite da lui.

Infine, sul sequestro penale, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui esso non esime dall’ottemperanza: l’interessato può chiedere il dissequestro per demolire, e il termine resta sospeso nelle more della determinazione dell’autorità giudiziaria, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 1310 del 2024 e da TAR Sicilia Catania, Sez. II, n. 3354 del 2023. Il ricorso è pertanto in parte irricevibile e per il resto rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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