Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3996 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per l’ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione al provvedimento giurisdizionale passato in giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente a fruire della carta elettronica per la formazione. Accertata la perdurante inerzia a fronte dell’obbligo portato dal titolo e non contestata in giudizio, il giudice amministrativo ordina all’ente resistente di provvedere entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale nomina un Commissario ad acta, individuandolo in un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, senza liquidazione di compenso per le funzioni commissariali.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il loro diritto a beneficiare della carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui, con riferimento a più anni scolastici, e condanna il Ministero a mettere a disposizione la carta elettronica o altro equipollente.
Notificato il titolo in data 09.01.2025, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ammette il ricorso e lo dichiara fondato. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e, di fronte all’allegato inadempimento, l’Amministrazione intimata non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo esecutivo.
Il percorso è quello tipico del giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm. Accertata l’esistenza di un giudicato e la sua mancata esecuzione, il giudice amministrativo si sostituisce all’amministrazione nell’accertamento dell’obbligo, disponendo le misure necessarie per assicurare la concreta soddisfazione della pretesa.
Il richiamo al D.L. 669/1996, convertito in legge, e al termine dilatorio di centoventi giorni delimita il momento a partire dal quale l’inerzia dell’ente diviene rilevante ai fini dell’ottemperanza. Una volta decorso tale termine senza che siano state completate le procedure esecutive, il ricorso è ammissibile.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione. Per il caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, incaricato di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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