Il diniego paesaggistico fondato su affermazioni stereotipate è illegittimo (TAR Campania n. 5291 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento va resa in concreto, raffrontando tutte le caratteristiche esteriori dell’opera con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo, e deve esporre l’analisi svolta sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva. Il diniego che si risolve in affermazioni meramente apodittiche e stereotipate, non ancorate alla specifica morfologia dei luoghi, è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria. Il decorso del termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42 del 2004 fa perdere al parere della Soprintendenza il carattere di vincolatività, ma non impedisce all’amministrazione comunale di recepirlo, purché con autonoma valutazione. In tal caso non è richiesto un ulteriore onere motivazionale sulle ragioni dell’adesione, provenendo il parere dall’organo preposto alla tutela del vincolo e costituendo espressione di discrezionalità tecnica.
Il Fatto
Il ricorrente chiede il permesso di costruire per demolire, ricostruire e ampliare un fabbricato residenziale unifamiliare su un’area classificata D1 dal PUC e ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune, dopo una precedente pronuncia di annullamento di un primo diniego, si ridetermina in senso favorevole e trasmette gli atti alla Soprintendenza per il parere di competenza.
La Soprintendenza esprime parere negativo, che il Comune recepisce integralmente con il diniego impugnato. Il ricorrente deduce violazione di legge e eccesso di potere sotto molteplici profili: carenza di motivazione, valutazione astratta dell’intervento, disparità di trattamento rispetto ad analoghi interventi autorizzati nella medesima zona e violazione delle regole partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta la prima censura. Il provvedimento impugnato dimostra piena consapevolezza che, ai sensi dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42 del 2004, il parere reso oltre il termine di quarantacinque giorni perde vincolatività e l’amministrazione comunale deve provvedere con autonoma valutazione. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente in termini, la sentenza della Sezione VII del 15 dicembre 2025, n. 8094, secondo cui il superamento del termine non esclude la possibilità per l’organo statale di rendere comunque il parere, che tuttavia deve essere autonomamente e motivatamente valutato.
Nella specie il Comune ha recepito il parere in toto, facendolo proprio non perché vincolante ma per scelta discrezionale, superando così la proposta favorevole della Commissione locale per il Paesaggio. Per il Collegio non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale, trattandosi del parere dell’organo tutorio e di esercizio di discrezionalità tecnica.
È invece fondato il secondo motivo. Le ragioni del diniego si risolvono in affermazioni apodittiche e stereotipate. Il Collegio richiama il principio per cui la valutazione di compatibilità deve risultare adeguata solo se le caratteristiche dell’intervento sono individuate, raffrontate e giustificate con i valori protetti dal vincolo, dovendo essere esposta l’analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2013 n. 3896).
La documentazione fotografica conferma che l’area ricade in zona industriale D1, in prossimità dello svincolo autostradale, con un ampio parcheggio di mezzi pesanti già realizzato nelle adiacenze. Le amministrazioni non hanno opposto argomenti specifici alle obiezioni del ricorrente, il quale ha evidenziato che un modesto fabbricato residenziale con corte a verde è largamente meno impattante di un insediamento produttivo destinato a pavimentazione massiva e opifici di rilevanti dimensioni.
Assorbite le ulteriori censure, il provvedimento è annullato per difetto di motivazione e di istruttoria, salvi gli ulteriori atti. Le spese seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, compensate per il resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.