Diniego di permesso in sanatoria travisato e motivazione postuma nel procedimento edilizio (TAR Abruzzo n. 642 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione contesta la tardività delle integrazioni documentali mentre il preambolo del provvedimento dà atto del loro tempestivo deposito, senza indicare in concreto in quali parti gli elaborati restino carenti. È parimenti illegittimo il motivo ostativo estraneo all’oggetto della comunicazione dei motivi ostativi, salvo che esso costituisca conseguenza delle osservazioni dell’istante ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, terzo periodo, legge n. 241/1990. Le argomentazioni difensive che integrano ex post le ragioni del diniego costituiscono inammissibile motivazione postuma.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di una porzione immobiliare nel territorio comunale, hanno presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate nell’ambito della ricostruzione post sismica di un aggregato edilizio consortile. Il Comune ha chiesto integrazioni grafiche entro trenta giorni; il tecnico incaricato ha depositato una tavola di calcolo dei volumi, poi ulteriore documentazione e una relazione tecnica.
Con determinazione dirigenziale il Comune ha negato il titolo per tre ragioni: carenza delle integrazioni richieste ai sensi dell’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, mancata produzione dell’autorizzazione dei confinanti per la costruzione a confine e inutilizzabilità dell’aumento di cubatura già assentito con una licenza edilizia del 1976. I ricorrenti hanno impugnato il diniego deducendo carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dei diritti partecipativi; il Tribunale ha dapprima sospeso l’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nota con cui il Comune ha comunicato l’impossibilità di accogliere l’istanza, fondata esclusivamente sul mancato riscontro alla richiesta di integrazioni. Lo stesso preambolo del provvedimento impugnato, tuttavia, dà atto che le integrazioni sono state prodotte con nota protocollata entro il termine di trenta giorni. Il primo argomento del diniego risulta quindi smentito dall’atto stesso che lo contiene.
La motivazione è inoltre generica: il Comune non esplicita perché le integrazioni sarebbero inidonee a completare le sezioni delle porzioni immobiliari contrassegnate, non indica le parti residue incomplete e non contesta in modo puntuale la difformità rispetto alle prescrizioni del Regolamento Edilizio comunale. La formula secondo cui “permangono ancora le seguenti carenze” non consente di comprendere le ragioni ostative.
Quanto al secondo motivo ostativo, l’autorizzazione dei confinanti, il Tribunale rileva che esso è del tutto estraneo all’oggetto della comunicazione dei motivi ostativi. Il Comune ha inoltre ignorato la dichiarazione di assenso dei confinanti prodotta a corredo dell’istanza, anteriore alla presentazione della stessa. L’eventuale inconferenza di tale dichiarazione, prospettata in giudizio, costituisce motivazione postuma e come tale inammissibile.
Il terzo motivo, relativo all’inutilizzabilità dell’aumento di cubatura, non è stato esplicitato nella comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ma è stato legittimamente inserito nel provvedimento finale in applicazione del terzo periodo della disposizione, che consente di indicare i soli motivi ostativi ulteriori conseguenti alle osservazioni dell’istante. Su questo punto il Collegio riconosce la correttezza del modus procedendi dell’amministrazione; rileva tuttavia che la relazione tecnica asseverata non è stata adeguatamente valutata al fine di accertare l’effettiva consistenza della volumetria utilizzata.
Il ricorso è pertanto accolto per i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione e per la violazione dei diritti partecipativi, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.