Nesso causale ambientale secondo il canone del più probabile che non (Cons. Stato n. 566 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del nesso di causalità tra l’attività industriale svolta in un’area e la contaminazione della stessa non segue l’impostazione penalistica del al di là di ogni ragionevole dubbio, ma il canone civilistico del più probabile che non. All’Amministrazione competente non è richiesta prova di incontrovertibile evidenza scientifica, essendo sufficiente che il nesso eziologico ipotizzato sia più probabile della sua negazione, anche tramite presunzioni semplici e indizi plausibili quali la vicinanza dell’impianto all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e i componenti impiegati dall’operatore. La regola risponde all’esigenza di garantire l’effettività del principio chi inquina paga e rielabora la nozione di causa in termini di aumento del rischio. Il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento.

Il Fatto

La società appellante, originaria ricorrente, ha impugnato davanti al TAR Marche i decreti direttoriali del 2008, 2010 e 2011, recettivi delle determinazioni conclusive delle conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale del Basso Bacino del Chienti, poi declassificato a sito di interesse regionale. Le prescrizioni contestate imponevano la messa in sicurezza di emergenza e la successiva bonifica dei terreni e della falda.

La società ha dedotto di non essere una impresa calzaturiera, ma di produrre e commercializzare mastici e adesivi, e di non aver mai trattato direttamente il tetracloroetilene, solo commercializzato in recipienti ermetici e stoccato fuori terra. Ha invocato il carattere diffuso e risalente dell’inquinamento e il mancato raggiungimento della prova della responsabilità in sede civile. Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti; la società ha proposto appello con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la costante giurisprudenza amministrativa e le indicazioni della Corte di Giustizia UE, tra cui Corte Giust. UE n. 534 del 2015, per affermare che la ricerca del responsabile segue il canone del più probabile che non. Richiama sul punto Cons. St., Sez. IV, n. 1969 del 2025, n. 4588 del 2022, n. 1776 del 2023, n. 172 del 2021 e l’Adunanza plenaria n. 10/2019, oltre al precedente Cons. St., Sez. V, n. 3885 del 2009 sulle presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c. e a Cons. St., Sez. IV, n. 5668 del 2017 sull’onere di allegazione del responsabile alternativo.

La Corte ritiene condivisibili le conclusioni del TAR, supportate da elementi chiari, precisi e concordanti e confermate dalla verificazione disposta con ordinanza n. 5401 del 2023. Il verificatore ha accertato che la società, pur non essendo azienda calzaturiera in senso stretto, era coinvolta nel ciclo produttivo, commercializzando collanti e solventi, e ha utilizzato direttamente il dicloropropano. L’inquinamento da tetracloroetilene è stato rilevato in significativi quantitativi proprio in corrispondenza dell’azienda, sia a monte sia a valle, e la tesi del recettore passivo è risultata discutibile.

Quanto al quarto e quinto motivo, il progetto di bonifica è stato ritenuto coerente con gli interventi di MISE e giustificata l’imposizione di concorrere alla progettazione, in ragione della corresponsabilità accertata. Sul sesto e settimo motivo, la proprietà pubblica della falda non costituisce ostacolo all’imposizione delle misure, previste espressamente dalla legge per i siti di interesse nazionale; il verificatore ha confermato che gli interventi erano atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie e a impedirne il contatto con le altre matrici.

Infine, il superamento delle sole soglie di contaminazione e non di rischio non rende illegittime le prescrizioni, trattandosi di misure direttamente previste dalla legge per i siti interessati da grave inquinamento. L’appello è respinto, con condanna alle spese e alle spese di verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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