Diniego SRB e soccorso istruttorio: integrazioni solo nel termine perentorio (Cons. Stato n. 7362 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base, il responsabile del procedimento e le Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi devono richiedere le integrazioni documentali entro il termine perentorio di quindici giorni previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e dall’art. 14-bis, comma 2, lett. b), della legge n. 241/1990. Scaduto il termine, l’Amministrazione deve pronunciarsi sulla documentazione disponibile e non può più opporre come ragione di dissenso l’incompletezza dei documenti che non ha chiesto in tempo. Il preavviso di rigetto non riapre la fase delle integrazioni e la mancata presentazione di osservazioni non comporta decadenza. Il diniego deve inoltre specificare il contrasto concreto tra l’opera e le esigenze di tutela dell’area, non limitarsi al mero richiamo del vincolo.
Il Fatto
Due società operatrici di telefonia presentano nel marzo 2023 un’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base su un terreno nel territorio di un comune laziale. Il comune nega l’autorizzazione con provvedimento del gennaio 2024. Avverso tale diniego le società propongono motivi aggiunti e il TAR competente, con sentenza n. 12508/2024, li accoglie annullando l’atto.
Il comune indice quindi una nuova conferenza di servizi, nel luglio 2024, e conclude nuovamente in senso negativo, richiamando la mancata considerazione del piano comunale e la possibile coubicazione su infrastrutture esistenti. Le società impugnano il nuovo diniego davanti al TAR, che rigetta i ricorsi riuniti ritenendo dirimente la carenza documentale e l’inerzia partecipativa delle proponenti. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del comune, che ritiene infondate. La possibilità di ripresentare l’istanza non elimina l’interesse a verificare la legittimità dell’azione amministrativa. Le appellanti hanno interesse a sapere se la domanda fosse corretta al momento della presentazione e se le motivazioni del diniego fossero legittime.
Nel merito, la sentenza concentra in una fase iniziale e breve l’accertamento della completezza documentale. L’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche consente di chiedere integrazioni una sola volta ed entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. L’art. 14-bis, comma 2, lett. b), della legge n. 241/1990 fissa analogo termine perentorio per le Amministrazioni coinvolte in conferenza. Scaduto il termine, l’Amministrazione può ritenere l’intervento incompatibile con l’interesse tutelato, ma non può più opporre l’incompletezza dei documenti non richiesti in tempo.
La Soprintendenza non ha chiesto integrazioni nei quindici giorni successivi alla conferenza, indetta il 12 luglio 2024, ed ha espresso parere negativo il 12 agosto 2024 anche per la mancanza della documentazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Il preavviso di rigetto interviene quando l’istruttoria è chiusa e non ha la funzione di riaprire la fase delle integrazioni. La presentazione di osservazioni resta una facoltà e il suo mancato esercizio non fa decadere il diritto di contestare i vizi in giudizio. La conclusione è coerente con l’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, che impone di attivare il soccorso istruttorio.
La Corte accoglie anche i motivi riproposti sui restanti pilastri del diniego. Il regolamento comunale non prevede un divieto di installazione fuori dalle aree preferenziali, né un elenco chiuso di siti idonei. Il diniego ha inoltre eluso il giudicato della sentenza n. 12508/2024, che aveva dato atto dell’inidoneità tecnica dell’area alternativa. Quanto alla coubicazione, il criterio si rivolge al comune in fase di pianificazione e non pone sull’operatore un onere di previa verifica.
Gli appelli riuniti sono dunque accolti e i provvedimenti impugnati annullati. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza alla luce dei principi espressi, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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