Il soccorso istruttorio non consente di emendare la domanda dopo la pubblicazione della graduatoria (TAR Lazio n. 12449 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative e di massa per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, caratterizzate da un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non può essere invocato per superare le risultanze formali della domanda, poiché il concorrente è gravato da oneri minimi di cooperazione e autoresponsabilità che trovano fondamento negli artt. 2 e 97 Cost. La correzione di un errore materiale nella compilazione del modulo non è pertanto esigibile dopo la chiusura della finestra temporale di presentazione delle domande e, a fortiori, dopo la pubblicazione della graduatoria, atteso che in tali procedure il principio della par condicio prevale su quello di favor partecipationis. La mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce mera irregolarità non viziante.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto direttoriale del Ministero della cultura del 4 marzo 2025, n. 792, con cui le era stato riconosciuto un punteggio di 104 per l’opera cinematografica, senza attribuzione degli ulteriori 20 punti derivanti dalla premiazione come miglior film ai “Nastri d’Argento”. L’amministrazione aveva infatti rilevato che, in sede di domanda di contributo automatico per l’anno 2020, la società aveva erroneamente dichiarato il premio come categoria artistica diversa da quella di miglior film. La ricorrente sosteneva che si trattasse di un errore materiale e lamentava la mancata attivazione del soccorso istruttorio, deducendo plurimi vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria e omessa motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la necessità di integrare il contraddittorio, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha rilevato che l’errore era stato espressamente riconosciuto dalla stessa società in una comunicazione pec, nella quale si qualificava come “mero errore materiale di natura eminentemente formale”. Tale ammissione confermava la correttezza della posizione dell’amministrazione, che aveva negato la possibilità di integrare la documentazione dopo la chiusura della finestra temporale di presentazione delle domande.
Quanto al soccorso istruttorio, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento per cui nelle procedure comparative e di massa tale istituto non può operare quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa quando il partecipante sia gravato da obblighi di correttezza e autoresponsabilità, quali il dovere di fornire informazioni complete e di compilare correttamente i moduli. L’onere di corretta compilazione è preordinato a garantire la standardizzazione dell’esame del corposo numero di domande, a tutela dell’interesse pubblico e di tutti i candidati.
La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di procedura per l’erogazione di finanziamenti pubblici, in cui l’amministrazione non deve selezionare la migliore offerta ma individuare gli operatori legittimati a ricevere risorse, il principio della par condicio è destinato a prevalere sul favor partecipationis. L’attivazione del soccorso istruttorio dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria si sarebbe tradotta in una ingiustificata remissione in termini della ricorrente, in violazione delle scadenze procedimentali.
Da ultimo, il Collegio ha escluso che la mancata individuazione del responsabile del procedimento possa invalidare gli atti impugnati, trattandosi di mera irregolarità non viziante. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolare natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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