Il diritto all’abitazione non impedisce l’acquisizione del manufatto abusivo (TAR Sicilia n. 2067 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’abitazione non impone di considerare illegittimi gli atti di repressione dell’abuso edilizio e di acquisizione del manufatto al patrimonio comunale. L’interessato che deduca la lesione di tale diritto è tenuto, ai sensi dell’art. 64, primo comma, c.p.a., a fornirne la prova concreta, non essendo sufficiente l’allegazione generica. I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati, che non richiedono valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, comparazione con l’interesse privato, né specifica motivazione sulla concretezza e attualità dell’interesse repressivo. Il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo, salvo ipotesi residuali. È inammissibile la censura che investa il provvedimento presupposto anziché quello impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto realizzato su un terreno di cui aveva la nuda proprietà. L’opera, a un piano terra, occupa circa sette metri per sei, con pareti in mattoni forati e copertura a una falda.
Il ricorrente ha dedotto di aver edificato per necessità abitativa, essendo l’immobile in cui dimorava in condizioni di instabilità strutturale. Ha invocato il diritto all’abitazione come principio generale dell’ordinamento, ha lamentato la mancata partecipazione al procedimento, il difetto di motivazione dell’ordine di demolizione e la mancata individuazione puntuale dell’area da acquisire tramite frazionamento catastale. Il Comune ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione è stato rigettato con sentenza non appellata, passata in giudicato. Su questa premessa si innesta la questione centrale: se il diritto all’abitazione possa impedire l’acquisizione del manufatto abusivo.
La risposta è negativa. Il Comune ha fondatamente eccepito che l’interessato era tenuto, secondo l’art. 64, primo comma, c.p.a., a provare che il provvedimento avesse determinato una lesione del proprio diritto all’abitazione. Diversamente, chiunque potrebbe allegare sic et simpliciter la lesione senza alcun riscontro, rendendo lettera morta la disciplina dell’art. 31, quinto comma, d.P.R. n. 380/2001.
La Sezione ribadisce che gli atti di repressione degli abusi edilizi sono vincolati: non richiedono valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, né comparazione con gli interessi privati sacrificati, né affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva. Il tempo non può legittimare l’abuso. Il carattere vincolato rende altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali, e sufficiente l’individuazione degli abusi commessi.
La censura sul difetto di motivazione dell’ordine di demolizione è inammissibile, perché investe il provvedimento presupposto e non quello impugnato. Quanto al frazionamento catastale, nessuna norma ne impone l’esecuzione preventiva: esso rileva ai fini fiscali e segue, non precede, l’acquisizione. Il Comune ha indicato puntualmente la particella catastale, acquisendo il bene, l’area di sedime e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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